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Art. 74 ter e comunicazione iva

Karl8

Utente
Vedo da altri recenti post che siete esperti di agenzie viaggi e approfitto per chiedervi un chiarimento in merito al trattamento in comunicazione iva delle fatture ricevute da agenzia viaggi ex art 74 ter :
chi riceve la fattura art. 74 ter la indica in comunicazione in cd2 Campi 1 e 2?
Sono cioè "non imponibili" (e ci vanno) o sono operazioni escluse (e non ci vanno)?
Propenderei per la prima ipotesi "non imponibili" quindi da indicare, ma gradirei un parere.
Grazie
 

annamaria

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

Vedo da altri recenti post che siete esperti di agenzie viaggi e approfitto per chiedervi un chiarimento in merito al trattamento in comunicazione iva delle fatture ricevute da agenzia viaggi ex art 74 ter :
chi riceve la fattura art. 74 ter la indica in comunicazione in cd2 Campi 1 e 2?
Sono cioè "non imponibili" (e ci vanno) o sono operazioni escluse (e non ci vanno)?
Propenderei per la prima ipotesi "non imponibili" quindi da indicare, ma gradirei un parere.
Grazie
concordo....
CD2 ....Per i soggetti rientranti nel regime del margine (beni usati) vanno compresi gli acquisti relativi esclusivamente ai metodi analitico e globale. Vanno indicati anche gli acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall’art. 74-ter (sia la parte UE che la parte fuori UE).
 

rob62

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

fatture ricevute da agenzia viaggi ex art 74 ter :
chi riceve la fattura art. 74 ter la indica in comunicazione in cd2 Campi 1 e 2?
Sono cioè "non imponibili" (e ci vanno) o sono operazioni escluse (e non ci vanno)?
Ciao, solo per scrupolo, forse ho capito male la domanda, ma se intendi dire se devono esere inserite le fatture che un'azienda ad esempio riceve da un'agenzia di vaiggio, per me non vanno né in comunicazione né in dichiarazione, perché - non avendo IVA esposta e detraibile - possono essere direttamente registrate in contabilità generale (e infatti le agenzie non sono tenute a registrare le loro fatture ma i corrispettivi); sono simili insomma alle fatture dei libri, dei giustificativi di costo; poi come possa un'azienda giustificare come inerente il costo di un viaggio alle Maldive del titolare è un altro discorso :p

Roberto
 

prostaf

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

E il riposo per il recupero delle energie cretive???
Altrimenti la produttività da tassare non si sprigiona no???
E' inerenete , assolutamente inerente, solo che io prporrei Rio e da soli

Ciao
 

Karl8

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

Ciao, solo per scrupolo, forse ho capito male la domanda, ma se intendi dire se devono esere inserite le fatture che un'azienda ad esempio riceve da un'agenzia di vaiggio, per me non vanno né in comunicazione né in dichiarazione, perché - non avendo IVA esposta e detraibile - possono essere direttamente registrate in contabilità generale (e infatti le agenzie non sono tenute a registrare le loro fatture ma i corrispettivi); sono simili insomma alle fatture dei libri, dei giustificativi di costo; poi come possa un'azienda giustificare come inerente il costo di un viaggio alle Maldive del titolare è un altro discorso :p

Roberto
Ritengo che il 74 ter debba essere considerato in comunicazione come "non imponibile". Anche se con il regime delle agenzie viaggi non ho un buon feeling mi pare di capire che il caso a cui ti riferisci sia diverso, cioè riferito a quegli "estrati conto" dove le agenzie indicano gli importi per i soli biglietti aerei che in effetti non sono nemmeno documentati con fattura.
Nelle "fatture" invece trovo importi o non imponibili art.9 oppure importi con art 74 ter, che mi sino convinto siano rilevanti ai fini iva.
Ma se avete utili riferimenti a confutazione benvangano.
Nelle istruzioni non ho trovato nulla in merito, ma mi pare che annamaria sia convinta nella sua posizione, avallata peraltro da parere del call center.
Grazie a tutti
 

annamaria

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)
L’articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell’attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano
e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto
compreso” e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso
il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un’unica operazione. Dal punto di vista oggettivo si
precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative
ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell’art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente
acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s’intendono le
acquisizioni “in blocco” di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d’albergo o posti volo) indipendentemente
da una specifica richiesta del viaggiatore.
Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti
in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono
a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma
del citato articolo 74-ter.
Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo
che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per
conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’IVA
fondato sul sistema detrattivo “imposta da imposta”.
In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni
di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari,
effettuati su richiesta del viaggiatore.
Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare
ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E ed al regolamento applicativo approvato con D.M.
30 luglio 1999 n. 340, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1° ottobre 1999).
Per la determinazione dei dati da indicare nel Quadro VG - Sezione 1 - è stato predisposto il seguente
Prospetto A, che deve essere compilato preliminarmente.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:
– Nel rigo 1 indicare l’ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell’ambito
del territorio della Unione Europea (UE);
– nel rigo 2 indicare l’ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori
del territorio della UE;
– nel rigo 3 indicare l’ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte
nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
– nel rigo 4 indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
– nei righi 5 e 6 indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e
per la parte fuori UE;
– nel rigo 7 indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
– nel rigo 8 indicare l’ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando
l’importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
– nel rigo 9 indicare l’ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a
viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
– nel rigo 10 indicare l’ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato
sommando l’importo dei righi 2 e 3 e sottraendo l’importo di cui al rigo 8.
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della
eventuale richiesta di rimborso (nel modello VR - Sez. 2 - Casella 3);
– nel rigo 11 indicare l’ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi
eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
– nel rigo 12 indicare il credito di costo relativo all’anno precedente, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione
IVA/2008 relativa all’anno 2007.
– nei righi 13 e 14 che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda
ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all’aliquota del 20%, risultante dall’applicazione
della seguente formula:
[rigo 9 – (rigo 11 + rigo 12)]
Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo
importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;
– nel rigo 15 indicare la base imponibile netta al 20%, mediante l’applicazione, in via alternativa, del
metodo matematico:
(rigo 13 x 100)
––––––––––––––
120
ovvero del metodo dello “scorporo”:
(16,65 x rigo 13)
rigo 13 – –––––––––––––––
100
Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG
Il dato di cui al rigo 12 del prospetto A deve essere riportato al rigo VG1. L’importo risultante al rigo 13
deve essere riportato al rigo VG2, in alternativa con il dato del rigo 14 che va riportato al rigo VG3.
Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione
Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono
essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:
a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13) l’importo di cui al rigo 15
(base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni
imponibili eventualmente effettuate.
La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l’importo
di cui al rigo 13 , deve essere riportata al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni
non imponibili eventualmente effettuate.
b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui
al rigo 4 va riportato al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente
effettuate.
In entrambe le ipotesi il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF14 in aggiunta agli importi
degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti
che si sono avvalsi del regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244
del 2007, da indicare nel rigo VF16.
.....................................
pag.71 e 72 istruzioni ministeriali IVA 2009.......
 

annamaria

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

e ancora............
Il rigo CD2 “Totale” accoglie l’ammontare complessivo, ovviamente al netto dell’IVA, di tutte le operazioni passive effettuate nel periodo, sia all’interno che nell’ambito dell’Unione Europea, comprese le importazioni. Vanno esposte in tale rigo (e nei successivi) anche le operazioni soggette a regimi particolari (come ad esempio le operazioni rientranti nel regime del margine).
Se raffrontiamo tale rigo con la Dichiarazione Iva annuale, i riferimenti alla medesima sono i seguenti:

• da VF1 a VF11 “Acquisti ed importazioni imponibili”

• VF13 “Acquisti ed importazioni senza pagamento dell’imposta per utilizzo del plafond”

• VF14 “Altri acquisti non imponibili nonché effettuati nell’ambito di regimi speciali base da base”
• VF15 “Acquisti esenti art.10 e importazioni non soggette all’imposta”

• VF16 “Acquisti da soggetti minimi legge n.244/2007”

• VF17 “Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati”

• VF18 “Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta” (acquisti con IVA indetraibile)

• VF19 “Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi”

• VF20 (meno) “Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno di dichiarazione”

CD2 – Acquisti non imponibili

Il campo “2” “Acquisti non imponibili” del rigo CD2 accoglie l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già compresi nel campo “1” CD2 “Totale”, ad esclusione degli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Se raffrontiamo tale rigo con la Dichiarazione Iva annuale, i riferimenti alla medesima sono i seguenti:

• VF13 “Acquisti ed importazioni senza pagamento dell’imposta per utilizzo del plafond”

• VF14 “Altri acquisti non imponibili nonché effettuati nell’ambito di regimi speciali base da base”
CD2 – Acquisti esenti

Il campo “3” “Acquisti esenti” del rigo CD2 accoglie l’ammontare complessivo degli acquisti esenti già compresi nel campo “1” CD2 “Totale”, ad esclusione degli acquisti intracomunitari di beni e servizi.
Se raffrontiamo tale rigo con la Dichiarazione Iva annuale, il riferimento alla medesima è il seguente:

VF15 “Acquisti esenti art.10 e importazioni non soggette all’imposta”
CD2 – Acquisti intra

Il campo “4” “Acquisti intra” del rigo CD2 accoglie l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo “1” CD2 “Totale”.
Se raffrontiamo tale rigo con la Dichiarazione Iva annuale, il riferimento alla medesima è il seguente:

• VA31 “Acquisti intracomunitari di beni”
Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana

Per ciascuna voce del rigo CD3 sono previsti i campi “Imponibile” e “Imposta” che accoglieranno rispettivamente, per quanto riguarda il rigo CD3 “Oro industriale/argento puro” il totale imponibile e la relativa imposta concernenti le importazioni di oro industriale, argento puro mentre nel CD3 “Rottami ed altri materiali di recupero” il totale imponibile e la relativa imposta riguarderanno le operazioni di acquisto rottami e materiali di recupero di cui all’art.74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, al campo “1”.
Spetterà all’importatore applicare l’imposta sull’importazione ed emettere autofattura con applicazione del metodo reverse charge.
Se raffrontiamo tale rigo con la Dichiarazione Iva annuale, i riferimenti alla medesima sono i seguenti:

• VJ11 “Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA in dogana” (art. 70, c.5)
• VJ10 “Importazioni di beni di cui all’art.74, commi 7 e 8 senza pagamento dell’IVA in dogana”

adesso metteteli dove volete sti benedetti importi:eek:
 

Karl8

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

Per Bacco!
Annamaria, adesso non ho più ombra di dubbio!
L'art. 74 ter rileva sia in comunicazione sia in dichiarazione iva.
Mi avevi già convinto al primo post, ma con quelli seguenti hai dato riferimenti ancor + precisi.
Se mi consenti, mi complimento!
Ciao
 

rob62

Utente
Riferimento: Art. 74 ter e comunicazione iva

ciao, scusate ma resto della mia opinione. I riferimenti presentati riguardano le agenzie di viaggio, cioè chi emette le fatture 74 ter, non chi le riceve, che si trova un semplice costo che non deve neanche essere registrato nei registri IVA per chi è in contabilità ordinaria (quella fattura ad esempio ingloba l'IVA se il viaggio è nella UE e non la ingloba se è Fuori UE, quindi non può essere non imponibile tout court).
Il prospetto A, che ho fatto per anni quando seguivo una catena di agenzie di viaggi, infatti permette di enucleare dal registro dei corrispettivi e dei costi che le agenzie di viaggio devono tenere, la parte "imponibile" e - per differenza, butta tutto il resto nel non imponibile, ma riguarda loro e non i clienti. Se però è uscita recentemente qualche normativa che invece classifica in tal senso - per i clienti - le fatture delle agenzie di viaggio è un altro discorso.

Giustamente poi ciascuno fa quello che vuole.

Roberto
 
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