Riferimento: MANOVRA D'ESTATE: ne parliamo?
Sono stati introdotti i nuovi commi dal 28-bis al 28 quinquies nell’art. 83 del D.L. n. 112 in oggetto, i quali prevedono:
a) l’abrogazione del regime di indetraibilità IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.
Pertanto, per le operazioni effettuate (ai sensi dell’art. 6, terzo e quarto comma, DPR 633/72) dal 1° settembre 2008, tutti i soggetti passivi IVA potranno detrarre l’imposta relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere usufruite semprechè:
- le prestazioni siano inerenti all’attività imprenditoriale e non costituiscano spese di rappresentanza;
- le fatture relative alle citate prestazioni siano registrate nel libro Iva acquisti.
b) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (dal 2009 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) una deducibilità limitata, ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRPEF), in misura pari al 75% dell’ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.
La nuova limitazione alla deducibilità non è applicabile alle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi.
Infatti queste ultime:
- se effettuate nell’ambito del territorio comunale concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente o di collaborazione con la conseguenza di costituire per l’impresa spese per prestazioni di lavoro inerenti all’attività e, quindi, interamente deducibili;
- se effettuate al di fuori del territorio comunale non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente o di collaborazione e continuano ad essere deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare giornaliero non superiore a:
- euro 180,76 per le trasferte in Italia;
- euro 258,23 per le trasferte all’estero.
Saluti.-