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Quale aliquota Iva applicare

Cosimo

Utente
Qualcuno mi saprebbe aiutare?

Un’impresa di costruzioni edili che costruisce e vende degli appartamenti c.d. “Tupini”, fattura al cliente (un privato) con Iva al 10%. Ma quando la controparte non è un privato, ma è un’altra azienda, si fattura sempre al 10% oppure al 20%? :confused:

Cioè nel mio caso specifico si tratta di capire quale aliquota Iva applicare per la vendita di un negozio commerciale che fa parte di tutto un fabbricato c.d. "Tupini". E' il 10% oppure il 20%?

Grazie per la vostra cortesia!
Cosimo.
 
Riferimento: Quale aliquota Iva applicare

Qualcuno mi saprebbe aiutare?

Un’impresa di costruzioni edili che costruisce e vende degli appartamenti c.d. “Tupini”, fattura al cliente (un privato) con Iva al 10%. Ma quando la controparte non è un privato, ma è un’altra azienda, si fattura sempre al 10% oppure al 20%? :confused:

Cioè nel mio caso specifico si tratta di capire quale aliquota Iva applicare per la vendita di un negozio commerciale che fa parte di tutto un fabbricato c.d. "Tupini". E' il 10% oppure il 20%?

Grazie per la vostra cortesia!
Cosimo.
ti allego un articolo che potrà servirti ad individuare l'aliquota applicabile

nell'edilizia l’iva può essere applicata con l’aliquota del 4, del 10 o del 20 per cento.
Distinguendo a seconda che si tratti di:
1. compravendite
2. prestazioni di servizi
3. acquisto di beni per la costruzione.

IVA NELLE COMPRAVENDITE
ABITAZIONE - Acquisto/costruzione/ricostruzione/ampliamento
IVA 4% per chi acquista
a) con le condizioni prima casa e cioè:
1) la casa deve essere non di lusso;
2) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente abbia o stabilisca entro i 18 mesi lapropria residenza. Attenzione la casa non deve essere adibita ad abitazione principale, perciò è agevolata anche l’acquisto di una casa già locata o da locare ( legge 243 del 19.07.1993 e circolare minist. 1/E del 02.03.1994);
3) l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività;
4) l’acquirente non deve essere titolare di altra casa idonea ad abitazione nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato;
5) l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di comproprietà, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda o di diritti reali di godimento, su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
b) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla coltivazione dello Stesso;
c) assegnazioni anche in godimento di abitazioni con i requisiti prima casa fatte ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi.
IVA 4% per acquisti in residence
godono delle agevolazioni prima casa anche gli acquisti di appartamenti in complessi turistici purché non di lusso.
IVA 4% per costruzione prima casa
gode dell’agevolazione colui che commissiona la costruzione della prima casa.
Il committente deve possedere i requisiti al momento di effettuazione di ogni prestazione e all’atto della consegna. Se tali requisiti vengono ad esistere solo al momento della consegna, l’appaltatore effettuerà le rettifiche in diminuzione.
IVA 4% per vendita di case in costruzione
è agevolabile anche la vendita della casa ancora in costruzione purché vi siano in essere i requisiti prima casa da parte dell’acquirente.
IVA 4% per ricostruzione
è agevolabile anche la ricostruzione previa demolizione dell’edificio preesistente, sempre beninteso che ricorrano i requisiti prima casa.
IVA 4% per ampliamento prima casa
l’iva agevolata si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per l’ampliamento della prima casa, purchè permanga la caratteristica non di lusso .(Cir.Ministero delle Finanze n. 219/E del 30.11.2000)
IVA 4% per pertinenze
l’agevolazione dell’iva al 4% spetta anche per l’acquisto di alcune pertinenza, anche effettuate con atto separato, con il limite di una per ognuna di queste categorie:
1) rimessa o box ( cat. C/6);
2) tettoia o posto auto ( cat. C/7);
3) cantina o soffitta ( cat. C/2).
IVA 10% per gli atri casi di acquisto di abitazioni senza requisiti prima casa:
1) fabbricati con le caratteristiche legge Tupini (legge 408/1949) cedute da imprese costruttrici;
2) fabbricati ristrutturati o recuperati ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
3) case non di lusso cedute dalle imprese costruttrici o da società che acquistano per rivendere.
IVA 10% per acquisti di edifici non abitativi
iva al 10% anche per immobili non abitativi inseriti in complessi con i requisiti Tupini ceduti da imprese costruttrici. lettera 127 undecies, Tabella A, parte III Dpr.633/72).
IVA 20%
case di lusso.
Da tutto ciò che è evidenziato sopra si evince che per godere dell’iva agevolata i requisiti e le caratteristiche devono essere soggettive, cioè riferite all’acquirente e non riferite all’impresa che costruisce o ristruttura.

Acquisto di altri immobili
IVA 20% per gli immobili commerciali - industriali

LEGGE “TUPINI”- definzione
Legge Tupini (legge 408 del 02.07.1949 art.13): rientrano nei requisiti di edifici Tupini tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale.
Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.

ABITAZIONI DI “LUSSO”- definzione
Abitazioni di lusso: sono tali quelle che hanno le seguenti caratteristiche di una di quelle 8 categorie sottoelencate: (D.M. 02.08.1969):

1) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato;
2) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a case unifamiliari con la prescrizioni di lotti non inferiori a 3.000 mq., escluse le zone agricole;
3) abitazioni inserite in fabbricati con cubatura superiore a 2000 metri cubi, su lotti nei quali la cubatura realizzata sia inferiore a 25 metri cubi v.p.p. per ogni 100mq di superfici e asservita;
4) abitazioni unifamiliari con piscina di almeno 80 mq. o di campi da tennis di sup. non inferiore a 650 mq.;
5) case composte di un o più vani costituenti unico alloggio padronale di superficie complessiva superiore a 200 mq. ( esclusi balconi – terrazze- cantine – soffitte –scale –posti auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta superiore a 6 volte l’area coperta;
6) singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. ( esclusi sempre balconi-terrazze-cantine-soffitte-scale –posto macchina);
7) abitazioni facenti parte e costituenti fabbricati esistenti su aree destinate a edilizia residenziale, quando il valore del terreno coperto e di pertinenza supera di 1 volta e mezza il costo della sola costruzione;
8) case o singole unità immobiliari che abbiano 4 caratteristiche , perciò almeno 5, tra quelle sottoelencate:
- superficie utile complessiva: superiore a 160 mq. Esclusi dal computo terrazze e balconi –cantine-soffitte- scale e posti macchina;
- terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la loro superficie utile complessiva supera 65 mq. a servizio di una singola unità immobiliare urbana;
- ascensori: quando vi sia più di un ascensore per ogni singola scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di sette piani sopraelevati;
- scala di servizio: quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi;
- montacarichi o ascensori di servizio: quando sono al servizio di meno di 4 piani;
- scala principale:
a) con pareti rivestite di materiali per un’altezza sup. a 170 cm. di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato;
- altezza libera del piano: superiore a m. 3.30 salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori;
- porte di ingresso: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse;
- infissi: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale;
- pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento con materiali pregiati o lavorati in modo pregiato;
- pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano eseguiti con materiali e lavori pregiati – rivestite di stoffe o altri materiali pregiati;
- soffitti: se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipindi a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti;
- piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando,sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- campi da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.



ti potrà essere anche utile soffermarti sul secondo periodo del punto 127-undecies della tabella A parte terza del Dpr 633/72 che recita: fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle case di abitazione, di cui all'art. 13 legge 408/49.....
 

barbarar

Utente
Riferimento: Quale aliquota Iva applicare

scusate se sono lenta a capire, ma nel caso specifico l'iva è al 10 o al 20%?
 
Riferimento: Quale aliquota Iva applicare

Ho trovato questa discussione, mi accodo.

Qualcuno mi sà dire se io, impresa edile che ho ristrutturato una proprietà composta da appartamento con annesso cortile e negozio sottostante, vendo solo il negozio ad un Privato, devo applicare iva al 10% o al 20%?
 

barbarar

Utente
Riferimento: Quale aliquota Iva applicare

a me il notaio ha detto che se la vendita riguarda un immobile commerciale l'iva è al 20%: che il cliente sia un privato che un'impresa non cambia nulla
 
Riferimento: Quale aliquota Iva applicare

l'atto di vendita è stato fatto...iva al 20%.

L'AdE contatta telefonicamente ha scortesemente risposto che loro non fanno consulenza, ma eventualmente tassano a posteriori. :(
Praticamente siamo obbligati a pagare multe! :eek: In italia si tira avanti con quelle!
 
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