News Pubblicata il 02/11/2005

Redditometro retroattivo, ma senza sanzioni

L'applicabilità al passato degli indici di capacità contributiva può costituire causa di non punibilità ex articolo 6, D.lgs. 472/97



La Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 19403 del 5 ottobre 2005, ha precisato che gli indici di capacità contributiva (di cui all'art. 35 DPR. N. 600 del 1973) hanno valenza di prova relativa, poiché incombe al contribuente l'onere di provare la mancata disponibilità dei beni o servizi sui quali si basa l'accertamento sintetico del reddito. Questi indici di ricchezza sono applicabili retroattivamente in virtù del loro valore procedimentale ma compete in ogni caso al giudice del rinvio verificare la disapplicazione delle sanzioni per l'impossibilità di conoscenza da parte del contribuente dei predetti fattori-indice in anni anteriori alla loro entrata in vigore.

Fonte: Fisco Oggi



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