News Pubblicata il 16/11/2023

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Tax credit energia e gas I e II trim: da usare entro il 16.11

di Redazione Fisco e Tasse

Decreto proroghe: anticipata dal 31.12 al 16.11 la scadenza per l'utilizzo dei crediti energia e gas I e II trim 2023



Il 16 novembre scade il termine per l'utilizzo in F24 dei crediti energia e gas del I e II trimestre 2023.  

Tale termine è stato anticipato dall'originaria data del 31.12, con la pubblicazione in GU n. 228 del 29 settembre del Decreto Proroghe.

Lo stesso decreto è da convertire entro il 28 novembre 2023 e pare che gli emendamenti presentati numerosi per eliminare la disposizione che anticipa l'utilizzo e ripristinare il termine originario non siano stati approvati, quindi al momento, resta in vigore il termine del 16 novembre 2023, come anche specificato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata ai bonus imprese prodotti energetici.

Ricordiamo che i crediti energia e gas in questione, come da norme originarie, potevano essere fruiti in compensazione con l'F24 entro il 31 dicembre 2023.

Per agevolare il calcolo abbiamo preparato  un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.  

Tax credit energia e gas I e II trim: da usare in F24 entro il 31.12.2023

E' bene riepilogare che la legge di Bilancio 2023 e il DL n. 34/2023 ha esteso anche al primo e secondo trimestre 2023, i crediti di imposta già previsti nel 2022 per le imprese che consumano energia elettrica e gas e che hanno subito incrementi nei prezzi di acquisto. 

Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas imprese: estesi anche per il 2° trimestre 2023.

Tali tax credit, come già quelli dello scorso anno, possono essere fruiti esclusivamente mediante compensazione con debiti fiscali e contributivi nel modello F24.

Alternativamente, l’impresa può decidere di cedere il credito a terzi effettuando una apposita comunicazione telematica alle Entrate. 

Il termine per la compensazione per il fruitore originario e per l’eventuale impresa cessionaria del credito, è originariamente fissato al 31 dicembre 2023, poi anticipato al 16.11.

Le cessioni è legata al termine ultimo del 18 dicembre 2023.

Cosa potrebbe accadere anticipando la data di fruizione in compensazione con F24? Vediamo di seguito.

Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d'imposta spettante abbiamo elaborato un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.

Tax credit energia e gas I e II trim: anticipato al 16.11 salvo emendamenti

Il Decreto Proroghe ha previsto di anticipare dal 31 dicembre al 16 novembre, il termine ultimo per le compensazioni dei bonus in questione.

L’utilizzo dei crediti del primo e del secondo trimestre 2023 dovrà essere effettuato in F24 a pena di decadenza entro il 16 novembre 2023. 

Questo comporta un rischio di utilizzo da parte di chi ha F24 mensili non capienti. 

Come rimedio, suggerito dal quotidiano IlSole24ore del 26 settembre a firma di Luca Gaiani "si potrebbe pensare di anticipare alla nuova data ultima di compensazione la presentazione del modello riguardante l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, che normalmente scadrebbe a fine novembre". 

Anticipare la data di utilizzo in F24 significherebbe anche dover anticipare quella attualmente fissata al 18.12 per le cessioni dei crediti.

Si attendono conferme dalla conversione in legge del decreto proroghe oppure comunicazioni ufficiali dalla agenzia che ancora indica il 16.11 come termine ultimo per la compensazione.

Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d'imposta spettante abbiamo elaborato un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito. 

Fonte: Il Sole 24 Ore



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