News Pubblicata il 12/09/2023

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Fondo impianti di risalita: domande entro il 15 settembre

di Redazione Fisco e Tasse

Tutte le regole per le domande di finanziamento a valere sul fondo per impianti di risalita per i codici ATECO: 49.39.01, 93.11.30, 93.11.90



E' in scadenza il giorno 15 settembre il termine di presentazione delle domande per il fondo impianti di risalita.

Ricordiamo che il termine originario del 21 agosto era stato appunto prorogato al giorno 15 settembre.

Le regole di presentazione delle domande sono contenute nell'avviso n 12223 del 27 giugno del Ministero del Turismo.

Si precisa che, nel contesto del “Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”  l'Avviso di cui sopra specificava la finalità di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Per il perseguimento di tali finalità le risorse stanziate sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di snow-farming.

Con il Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell’11 aprile 2023 recante il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Fondo impianti di risalita: i beneficiari

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le Imprese – e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili – impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale.

Con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:

Si precisa che:

I soggetti beneficiari devono possedere, alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1° gennaio 2023) a pena di inammissibilità delle relative istanze, i seguenti requisiti di ammissibilità:

Attenzione il possesso dei requisiti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3 dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Fondo impianti di risalita: domande entro il 15.09

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui all'articolo 10 del presente avviso, deve essere presentata dalle ore 12.00 del 21 luglio ed entro le ore 13.00 del 15 settembre (termine originario era il 21 agosto) utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE. 

La piattaforma viene resa fruibile comprensiva della relativa manualistica all’indirizzo internet:

I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

Fondo impianti di risalita: riepilogo delle norme

Ricordiamo che la misura di cui si tratta è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con ll'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo di ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento, con una dotazione di:

da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
In particolare si prevede che le risorse possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. 

E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

Che cos'è lo snow farming

Si precisa che la pratica innovativa dello snow-farming consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede:

Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Legge di Bilancio 2024 Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese Turismo