News Pubblicata il 13/07/2022

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Rilancio aree crisi industriale: le domande dal 14 luglio

di Redazione Fisco e Tasse

Legge 181/89: con Decreto MISE 2022 semplificate le modalità e tempi di richiesta agevolazioni per soc. capitali, società coop e consortile e reti



Con un comunicato del 6 luglio il MISE informa dell'apertura dello sportello per le domande per il rilancio delle aree di crisi industriale

In particolare, a partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.

Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89, promossa dal ministro Giancarlo Giorgetti.

In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:

Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise, recependo così una disposizione già introdotta su volontà del ministro Giorgetti. Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

Ricordiamo che è’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.

Rilancio aree crisi industriale: le novità per la legge 181/89 

Il decreto amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale:

Attenzione va prestata al fatto che una importante novità riguarda l’inserimento della clausola, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.

Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo:

A salvaguardia della competitività del territorio è stata prevista anche una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Rilancio aree crisi industriale: la legge 181/89 

Ricordiamo che l’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato:

delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.

Sono ammissibili alle agevolazioni:

 Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).

Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese