News Pubblicata il 27/04/2022

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Dichiarazioni fiscali: la conservazione fino al termine per l'accertamento

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate con risposta a interpello riepilogano gli obblighi su firma e termini di conservazione delle dichiarazioni fiscali



Con Risposta a interpello n 217 del 26 aprile 2022 le Entrate forniscono un riepilogo delle regole per la sottoscrizione e conservazione: 

L'istante svolge la funzione di intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322).

In particolare egli:

Ciò premesso l'istante chiede chiarimenti sugli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.

Le Entrate chiariscono che non può che confermarsi quanto già indicato in precedenza con diversi documenti di prassi e sottolinea: 

Il rispetto delle disposizioni del richiamato DM 17 giugno 2014 specifica l'agenzia non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi e le relative copie ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione.

A mero titolo esemplificativo si enunciano i seguenti:

In merito alla conservazione le Entrate ricordano che i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse «per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e in proposito va evidenziato che il relativo termine non può essere inteso in maniera statica, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come "termine per l'accertamento" del periodo d'imposta di riferimento.

Infine, si evidenzia che, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l'intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative ad esempio quelle di tipo emergenziale.

Infine si riporta quanto chiarito da altri documenti di prassi dalla agenzia:  “la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D."). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi”.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello n 217 del 26 aprile 2022

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