News Pubblicata il 30/09/2022

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Esonero agenzie viaggi: istanze riesame entro il 13 ottobre

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni per utilizzare l'esonero contributivo totale di 5 mesi per agenzie viaggi e tour operator previsto dal Sostegni TER. Richieste riesame. Uniemens da Ottobre



Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022  le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione  dello sgravio  contributivo totale per 5 mesi   previsto per  le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022  (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era  fissato al 9 settembre 2022

II  27 luglio era stata  pubblicata  anche la circolare INPS 89 2022  con le  indicazioni  per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.

Rivediamo con ordine  i dettagli sulla misura  sull'invio delle richieste e le nuove  istruzioni.

Esonero contributivo agenzie viaggi 2022 

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda 

L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.  Resta  confermata l'aliquota di computo  dei contributi ai fini previdenziali. 

L’esonero che va applicato su base mensile ed  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande  per il rispetto del limite di spesa  fissato in cira 56 milioni di euro.

Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato

Il messaggio INPS  di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione  alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto,  il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

A seguito dell’attribuzione del predetto codice  sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche  con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve  nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato  i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.

Esonero agenzie e tour operator: invio domande

L'istituto ha  reso disponibile per l'invio delle domande  il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti  oltre ai dati anagrafici  aziendali  :

Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando   sulla base delle richieste pervenute gli  importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo  

Istanza di riesame e Uniemens

Nel messaggio 3549/2022  si specifica che i datori di lavoro che volessero  presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .

Va utilizzato  il modulo di domanda AT_2TER  presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile  allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps. 

Il messaggio sottolinea che la mancata risposta  dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile  in calce al modulo di domanda.

Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che  I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono 

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Fonte: INPS



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