News Pubblicata il 16/02/2022

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Collaborazioni coordinate giornalisti: differenze con il lavoro autonomo

Riepilogo dei criteri distintivi tra co.co.co e rapporto di lavoro autonomo in ambito giornalistico in una recente sentenza della Corte di Appello di Roma



Nella sentenza della Corte d’Appello di Roma (IV Sezione Lavoro),  n. 36/2022  è  stata confermata la decisione del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, a favore dell’Inpgi che chiedeva il riconoscimento della natura di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività lavorativa svolta da un giornalista presso l’Ufficio Stampa di una Pubblica Amministrazione .

Il caso  era nato a seguito dell'accertamento  ispettivo Inpgi (che, si ricorda, in quanto  gestione sostitutiva dell'AGO ha anche compiti di verifica del rispetto della normativa sul lavoro oltre che responsabilità in ambito previdenziale e dell'assicurazione contro gli infortuni) .

L'ispettore aveva ritenuto che il rapporto lavorativo, inquadrato come autonomo dal datore di lavoro, fosse invece da riqualificare  come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c..

Nella sentenza si ribadiscono le  differenze tra lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa, con specifico riferimento alle mansioni giornalistiche. Vediamo di seguito i dettagli

Collaborazione e lavoro autonomo: le differenze in ambito giornalistico 

La co.co. co , si legge nella sentenza, si caratterizza per la continuità della prestazione, che viene espletata in coordinamento con il committente e in maniera prevalentemente personale dal collaboratore  esi concretizza  

In sostanza solitamente il collaboratore coordinato e continuativo si occupa di tutte le attività della tipologia individuata dal contratto e   cura tali compiti, con continuità, coordinandosi col preponente. Dunque, non singoli  incarichi assegnati di volta in volta  ma una serie di incarichi  di un certo tipo del preponente.”

La prestazione autonoma invece , secondo la Corte,  si configura come :

Nel caso  giunto all'attenzione della Corte di Appello di Roma infatti il giornalista  aveva sottoscritto con l’Amministrazione un contratto di lavoro autonomo, ma aveva il compito di coordinare tutte le attività di comunicazione ed informazione dell’ente, di supervisionare le singole campagne di comunicazione, coordinare l’Ufficio Stampa e la testata giornalistica, di supportare le attività della presidenza e di relazione esterna. 

Secondo la Corte il fatto di non  predisporre le attività necessarie per un singolo evento, ma di adoperarsi, in coordinamento con i vertici dell’ente, per tutte le necessità di comunicazione, coordinamento e supervisione configura  chiaramente un rapporto di lavoro parasubordinato  caratterizzato dalla continuità, come apputno  la collaborazione coordinata e continuativa.




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