News Pubblicata il 17/10/2022

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Sale da ballo e discoteche: versamenti Iva e ritenute entro il 17 ottobre

di Redazione Fisco e Tasse

Entro lunedì i gestori di discoteche e sale da ballo in cassa per i pagamenti di ritenute e IVA sospesi a seguito delle chiusure dei decreti emergenziali



In scadenza lunedì 17 ottobre il pagamento di ritenute e addizionali sui redditi e su quelli assimilati e dell'IVA per i gestori di discoteche e sale da ballo che hanno goduto della sospensione relativa ai versamenti di gennaio 2022.

Ricordiamo che queste attività erano rimaste chiuse fino al 31 marzo 2022 per effetto dei decreti Sostegni bis e ter con conseguente sospensione dei pagamenti fiscali del primo trimestre 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL n 4/2022. 

Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì prossimo in un unica soluzione e senza sanzioni e interessi.

Ricordiamo che la sospensione ha riguardato in particolare:

In realtà, questi adempimenti avrebbero avuto scadenza il giorno 16 ottobre, che però cade di domenica. Dunque, gli adempimenti slittano a lunedì 17 ottobre.
Ricordiamo la conversione in legge del cd. Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022 pubblicato in GU del 27.01.2022) contenente nuove misure a sostegno delle imprese ha visto modifiche fino alle ultime ore.

In base all'emendamento all'articolo 1 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, era stato previsto lo slittamento dei termini per il pagamento di IVA e ritenute per determinati soggetti. 

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività erano vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero:

erano stati sospesi i termini relativi ai versamenti:

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (precedentemente la data era il 16 settembre 2022). 

Come sempre in questi casi, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



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