News Pubblicata il 02/12/2021

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Prodotti di plastica: credito di imposta per imprese per ridurre il consumo

di Redazione Fisco e Tasse

Credito di imposta per il 2022, 2023, 2024 per incentivare le imprese a ridurre il consumo di oggetti di plastica.



E' stato pubblicato in GU n.285 del 30.11.2021 - Suppl. Ordinario n. 41, il Dlgs del 08.11.2021 n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Il decreto reca misure per promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana. 

Credito d'imposta imprese per riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso

Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, l'art. 4 comma 7 riconosce, 

Il credito d'imposta:

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti, viene demandata ad apposito decreto ministeriale da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Allegato PARTE A (articolo 4) 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo 

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: 

PARTE B (articolo 5)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; 

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 

3) piatti; 

4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; 

5) agitatori per bevande; 

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: 

Fonte: Fisco e Tasse



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