News Pubblicata il 17/09/2021

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Onlus: ritenuta al 4% sul contributo derivante da un bando

di Redazione Fisco e Tasse

Se l’ONLUS ripartisce il contributo tra gli altri partner del bando applica ritenuta al 4% e permane la natura di contributo anche per agli altri soggetti



Con risposta ad interpello n 586 del 15 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della ritenuta d'acconto di cui all’art 28 comma 2 del DPR 600/73, che le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare “sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.

La cooperativa sociale istante ONLUS di diritto, svolge 

Nell'ambito dei servizi di tipo A, l'Istante è risultata aggiudicataria insieme ad altri partner di un Bando, che prevede l'erogazione di un contributo liberale. Il Bando è stato promosso da una impresa sociale quale soggetto attuatore di un fondo.

Tale ruolo è stato assunto dall'Impresa Sociale, in conformità al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra un'Associazione e il Governo, nonché in conformità all'Accordo sottoscritto con la stessa Associazione.

L'Istante, quale soggetto proponente del progetto, è responsabile della sua realizzazione e svolgerà attività di organizzazione e di coordinamento, anche agendo per conto degli altri partner indicati nella Proposta approvata, e rappresenta l'unico interlocutore con l'Impresa Sociale ai fini della rendicontazione e della liquidazione del Contributo. 

Il Contributo potrà essere liquidato dall'Associazione esclusivamente all'Istante, che provvederà a ripartirlo tra gli altri partner in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività, e dovrà essere destinato esclusivamente al finanziamento del progetto. 

L'Istante fa presente che nel momento in cui l'Associazione, su indicazione dell'Impresa Sociale, procede all'erogazione del Contributo nei suoi confronti, deve operare la ritenuta d'acconto del 4 per cento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600. 

Pertanto, chiede se, in fase di ripartizione del Contributo tra i partner, sia tenuto ad operare la medesima ritenuta di cui al predetto articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.

L'agenzia specifica che l'articolo 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 definisce sostituto d'imposta «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto»

L'articolo 23 del medesimo decreto ricomprende tra i sostituti d'imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). 

In particolare, il l'art 73, nell'elencare i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), annovera sia gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, sia gli enti che non svolgono, in modo esclusivo o principale, attività commerciale (articolo 73, commi 1, lettere b) e c), e comma 2, del Tuir). 

Relativamente all'obbligo di operare la ritenuta d'acconto, l'articolo 28, del d.P.R. n. 600 del 1973, al comma 2 dispone che le «regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali»

La norma individua esattamente i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l'ambito di applicazione delle ritenute fissa le seguenti condizioni: 

a) il destinatario del contributo deve essere un'impresa; 

b) i contributi non devono essere destinati all'acquisto di beni strumentali. 

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, il l'articolo 28 al secondo comma stabilisce solo un limite negativo, assoggettando, in via generale, alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del quattro per cento qualsiasi forma di contributo, ad eccezione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali. 

La norma, in sostanza, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali. 

Sulla base di quanto illustrato l'agenzia concorda con la soluzione prospettata dall'istante in relazione al primo quesito, secondo cui ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. 

In relazione alla seconda richiesta di chiarimenti, ovvero se l'Istante debba operare la ritenuta prevista dal più volte citato articolo 28, nel momento in cui, quale soggetto promotore e responsabile, ripartisce tra i partner, l'agenzia sottolinea che l'istante nello svolgere un ruolo di organizzazione e di coordinamento, agisce anche per "conto degli altri enti ed organizzazioni (soggetti della partnership) indicati nella Proposta di Progetto approvata" e che il "Contributo potrà essere liquidato (...) esclusivamente al Soggetto responsabile (...) che provvederà a ripartirlo tra gli altri soggetti della Partnership in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività". 

In ragione di questo, I'stante opera come mandatario in nome proprio e per conto anche degli altri partner, ovvero in forza di un mandato senza rappresentanza ed infatti, contabilizza l'intero Contributo ricevuto quale "contributo in conto esercizio". 

Analogo comportamento è assunto, come emerge dalla documentazione integrativa, anche dai partner del progetto. 

La natura di contributo, dunque, permane anche in capo ai partner e, pertanto, all'atto dell'erogazione del Contributo a loro favore occorre operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 al verificarsi dei presupposti appena illustrati.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 15.09.2021 n. 586

TAG: Identità digitale Terzo Settore e non profit