News Pubblicata il 15/07/2021

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Fondo perduto soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni: riproposto dal DL Sostegni bis

di Redazione Fisco e Tasse

In sede di conversione del DL Sostegni bis viene reintrodotto un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi / compensi superiori a 10 milioni di euro e inferiori a 15



Dopo la recente eliminazione ad opera del DL n. 99/2021, del contributo a fondo perduto "eventuale" previsto dal Sostegni bis (art. 1, comma 30 DL n. 73/2021) e destinato ai soggetti con ricavi / compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni di euro solo in presenza di risorse disponibili (leggi l’articolo "Abrogato il fondo perduto eventuale Sostegni bis per P.IVA con ricavi oltre i 10 milioni"), in sede di conversione del DL Sostegni bis viene reintrodotto con una veste diversa.

Il nuovo comma 30-bis inserito all'articolo 1, riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021.

Tutto ancora da confermare, si tratta di un emendamento approvato e inserito nel ddl di conversione del decreto Sostegni bis, per la conferma ufficiale si attende quindi la sua conversione in legge entro il 24 luglio

Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 30-bis viene riconosciuto:

in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del DL 41/2021 convertito (“Decreto Sostegni”) o di cui ai commi da 5 a 13 dello stesso art. 1 del DL 73/2021 (il contributo “alternativo” per attività stagionali).

Importo del contributo a fondo perduto

L'importo del nuovo contributo viene determinato con diverse modalità di calcolo, ovvero viene riconosciuto:

  1. il contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni (articolo 1 del citato decreto-legge n. 41), calcolato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019.
    In questa ipotesi è riconosciuto anche il contributo “automatico” di cui al provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-3) alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
  2. Il contributo a fondo perduto "alternativo" riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività dimpresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi (articolo 1, commi 5-13 del provvedimento in esame), determinato applicando percentuali diverse:
    1. nel caso in cui i beneficiari abbiano diritto al contributo di cui alla lettera a) (Contributo DL Sostegni nella percentuale del 20%)applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. 
      In questa ipotesi non è riconosciuto il contributo “automatico” per partite IVA attive al 26 maggio 2021 (articolo 1, commi 1-3 del provvedimento in esame);
    2. nel caso in cui i beneficiari non abbiano diritto a quello di cui alla lettera a) a) (Contributo DL Sostegni nella percentuale del 20%)applicando il 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto contenute nel decreto Sostegni e nel Sostegni bis



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