News Pubblicata il 26/05/2021

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Finanziamento alle imprese: il Sostegni bis prevede misure per "canali alternativi"

di Redazione Fisco e Tasse

Il Sostegni bis prevede misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese. Vediamo i dettagli



Con l'art 15 il Decreto Sostegni bis pubblicato il GU n 123 del 25 maggio 2021 viene prevista una misura per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento alle imprese.

In particolare, relativamente alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Come specificato nella relazione illustrativa al decreto l’intervento è attuato con due modalità:

  1. rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione tradizionale (true sale). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (SPV) e di un arranger, individuati nell’ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli, rappresentativi dei nuovi bond emessi dalle imprese beneficiarie finali, poi collocati presso investitori istituzionali (interessati all’acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed europei, quali BEI, FEI e Cdp). Questa prima modalità di intervento presenta il vantaggio di poter essere applicata da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari;
  2. rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica. In questo caso, i bond rimarrebbero nel bilancio dell’iniziale sottoscrittore. La società veicolo, come l’arranger, sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l’emissione di titoli. Questa seconda modalità attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione, ma, rispetto alla precedente, può essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Come specificato per le imprese i vantaggi delle strutture di Basket Bond risiedono nella possibilità di:

  1. finanziarsi a costi più contenuti rispetto all’emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di arrangement);
  1. ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi);
  1. accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni.

Si specificia che ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 8.000.000,00.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini,i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale sono destinati:

L’intervento mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati come detto da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Fonte: Fisco e Tasse



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