News Pubblicata il 02/03/2021

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Investimenti in ricerca e sviluppo: ecco i codici tributo per utilizzo credito di imposta

Con Risoluzione n 13/E vengono istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo dei crediti di imposta per: investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0



Con Risoluzione n 13/E del 1 marzo l'Agenzia delle Entrate istituisce nuovi codici tributo da utilizzare in F24 per il credito di imposta per:

  1. gli investimenti in ricerca e sviluppo
  2. transizione ecologica
  3. innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

In particolare si tratta dei seguenti codici tributo:

Si specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”. 

I codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia. 

Ricordiamo che:

Il  Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative è una agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 199 a 206), modificata dalla legge di Bilancio 2021, per aumentare la competitività delle aziende italiane. 

L’ultimo intervento legislativo ha prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta, incrementato le aliquote agevolative e l’importo massimo spettante.
Per quanto riguarda invece:

essi trovano origine nell'articolo 244, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 che ha maggiorato il bonus previsto dal comma 200 del Bilancio 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente relativi a strutture produttive collocate nelle seguenti regioni:

e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per favorire l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese attive nelle suddette regioni.

In particolare, l’agevolazione è stata aumentata

Inoltre, l’incremento per gli investimenti realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 (ex articolo 1, comma 185, Bilancio 2021).

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 01.03.2021 n. 13

TAG: Agevolazioni Covid-19 Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese