News Pubblicata il 09/12/2020

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I costi indeducibili della società possono diventare utili percepiti dai soci

di Dott. Salvo Carollo

Una ordinanza della Corte di Cassazione accoglie la trasformazione dei costi indeducibili di una SRL a ristretta base sociale in reddito non dichiarato dai soci di questa



Che l’Amministrazione finanziaria dello Stato abbia, da tempo, un atteggiamento di sfavore nei confronti delle società a ristretta base sociale, è fatto noto. Che la Giurisprudenza abbia la tendenza a favorire, e di conseguenza a consolidare, questo atteggiamento, è fatto altrettanto noto. All’interno di questo contesto, sono molte le fattispecie che vengono contestate in sede di contenzioso.

Ma con la recente Ordinanza della Corte Cassazione n.25501 pubblicata il 11 novembre 2020, si aggiunge un nuovo, importante e per certi versi sorprendente tassello. Riassumiamo in breve la questione, perché parla da sola.

Ad una Società a responsabilità limitata, a ristretta base partecipativa, in sede di accertamento, vengono contestati come indeducibili dei costi (regolarmente iscritti in bilancio). Però questi, invece di essere portati in aumento della base imponibile Ires della società, vengono assimilati ad utili non contabilizzati e distribuiti ai soci, come fossero stati accertati dei ricavi in nero divisi tra i soci. Uno dei soci della società, a cui viene imputato il maggior reddito, ricorre. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna il ricorrente anche alle spese processuali.

È necessario precisare che l’oggetto del ricorso non è la contestazione della deducibilità del costo, quando la trasformazione di un costo indeducibile della società in una distribuzione ideale di utili, non dichiarati dai soci. È come se la società avesse conseguito un reddito, lo avesse distribuito ai soci e questi avessero utilizzato quella disponibilità economica, quota parte, per acquistare qualcosa ad uso personale che è stato contabilizzato dalla società come un costo, sostenuto, ma indeducibile.

La motivazione della sentenza si basa sulla constatazione che “i costi fiscalmente indeducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute”, considerazione condivisibile, ma che non giustifica il passaggio ideale da costo indeducibile a utile distribuito.

Il fatto è che una società di capitali è soggetto passivo di imposta: un costo qualificato come indeducibile costituisce una variazione in aumento della sua base imponibile, soggetta a Ires; la sentenza invece, con un approccio che appare punitivo, accogliendo l’impostazione dettata dall’Agenzia delle Entrate, di fatto equipara dei costi non deducibili per la società a ricavi in nero (per i quali vige, con base giuridica solo giurisprudenziale, una presunzione di distribuzione ai soci), e li porta a tassazione come se il maggior reddito fosse imputabile direttamente in capo ai soci, come in una società di persone, come se la società fosse in regime di trasparenza fiscale.

È pur vero che con la riforma del diritto tributario, la società a responsabilità limitata è diventata uno strumento ibrido, a tratti anche modulabile, a metà tra società di persone e società di capitali, ma è pur sempre soggetto passivo d’imposta.

Inoltre, per dovere di precisione, in questo caso, la discriminate presentata non era la forma giuridica dell'impresa, quanto piuttosto la ristretta base partecipativa, elemento che può essere potenzialmente riscontrato in qualsiasi tipologia di società di capitali; le quali hanno personalità giuridica autonoma e soggettività fiscale: di conseguenza dovrebbero essere queste, e non i soci, ad essere chiamate a rispondere di una questione ordinaria come la deducibilità, in base al principio dell’inerenza, di un costo effettivamente sostenuto, registrato in contabilità ed esposto in bilancio.

Fonte: Corte di Cassazione



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