News Pubblicata il 23/11/2020

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Blocco degli Ammortamenti 2020 sterilizzato da imposte differite e impairment test

di Dott. Salvo Carollo

Perdite durevoli di valore e imposte differite passive, rilevate in conseguenza del blocco degli ammortamenti, possono azzerare l’impatto positivo di questo sul bilancio 2020



In questo 2020, caratterizzato da una situazione emergenziale, da un punto di vista normativo assistiamo ad una stratificazione disorganica di leggi e norme, alcune transitorie altre no. Rientra in questo contesto tutta l’articolazione normativa emanata con l’intento di difendere i bilanci delle imprese italiane; a riguardo è stato possibile leggere norme in deroga e norme a regime, dalle più differenti caratteristiche, alcune con impatto solo civile altre con rilevanza anche fiscale: deroghe ai principi di redazione dei bilanci, agevolazioni per ricapitalizzazioni e rivalutazioni, deroghe agli obblighi in conseguenza di stati di crisi, e sicuramente se ne dimenticherà qualcuno.

Alcune di queste norme sono state, e sono tuttora, lungamente discusse, tra queste una di quelle che lascia le maggiori perplessità tecniche è quella che prevede la possibilità generalizzata di bloccare gli ammortamenti civilistici sul bilancio 2020, secondo le disposizioni del DL 104/2020, il cosiddetto decreto Agosto, come convertito dalla Legge 126/2020.

Non entreremo nel merito delle specificità tecniche dell’intervento legislativo, per il quale si rimanda ad un predente approfondimento sul tema: in questa sede si rileverà come il perno della misura, scritta, a quanto pare, senza guardare al un più ampio contesto rappresentato dalla tutte le norme che governano la redazione del bilancio d’esercizio, rischia di essere annullata.

La questione è facilmente sintetizzabile: il Legislatore ha previsto la possibilità di non rilevare gli ammortamenti civilistici sul bilancio 2020, modificando il piano di ammortamento originario, ma permette la deduzione fiscale di questi (anche senza transito dal Conto Economico) e nulla dice riguardo gli obblighi di verifica del valore delle immobilizzazioni.

La deducibilità fiscale, sia da Ires che da Irap, di un costo (gli ammortamenti) non rilevato in Conto economico, richiederà la rilevazione di variazioni in aumento in sede di calcolo delle imposte, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte differite passive, che avranno l’effetto di annullare parzialmente il miglioramento del risultato d’esercizio, che si avrà grazie alla mancata rilevazione degli ammortamenti.

In base al Principio contabile OIC 9, dedicato alle “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, una società, in sede di redazione di bilancio di esercizio, dovrà valutare l’integrità del valore delle proprie immobilizzazioni (materiali e immateriali) e “se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel Conto economico come perdita durevole di valore”. 

Si ricorda anche che, sempre in base al Principio contabile OIC 9, tra gli indicatori che possono suggerire che una attività possa aver subito una perdita durevole di valore, troviamo le seguenti situazioni:

Senza entrare nel campo specifico delle regole e delle modalità dell’effettuazione dell’impairment test, per il quale si rimanda allo specifico approfondimento, risulterà evidente come, per una società che si trovi in una crisi di operatività tale da trovare giovamento dal blocco degli ammortamenti per l’anno 2020, anno in cui non sarà difficile rilevare una situazione negativa per il mercato in cui l’impresa eserciti, sarà necessario effettuare l’impairment test delle proprie immobilizzazioni e difficile non dover rilevare in bilancio una parziale perdita durevole di valore.

Riassumendo, il bilancio 2020 di una azienda che si trovi in una situazione di crisi di operatività dovuta alla contingenza generale del suo mercato di riferimento, potrebbe godere dell’impatto positivo derivante dal blocco degli ammortamenti civilistici, ma questo sarà parzialmente sterilizzato dall’inevitabile stanziamento della fiscalità differita e potrebbe persino essere del tutto annullato dalla rilevazione delle perdite durevoli di valore in conseguenza dell’impairment test.

Qualcuno potrebbe obiettare che, in queste condizioni, l’impairment test potrebbe portare a delle perdite durevoli di valore a prescindere dal blocco degli ammortamenti, e questo è possibile, ma poiché, in base al Principio contabile OIC 9, “ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile […] con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio”, il quale risulterà maggiorato dalla mancata rilevazione degli ammortamenti civilistici, ciò renderà più probabile la rilevazione di una perdita durevole di valore, e in tal caso anche di maggiore entità rispetto a quella che si sarebbe rilevata con un valore netto contabile diminuito degli ammortamenti.

Per approfondimenti sul tema si vedano gli articoli:

Il blocco degli Ammortamenti civilistici nel Bilancio 2020

OIC 9: svalutazioni per perdite durevoli di valore

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Fonte: Fisco e Tasse



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