News Pubblicata il 19/10/2020

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Mascherine, termometri e dispositivi anti-covid: quando spetta l’Iva agevolata

di Dott.ssa Liliana Sghettini

La Circolare n 26/E del 15 ottobre chiarisce le definizioni di: temometro, detergenti disinfettanti mani, mascherine, dispenser ecc, esenti IVA fino al 31/12/2020



Il periodo di pandemia ha generato ulteriori necessità di produzione di quei dispositivi necessari a combattere il contagio o la malattia da covid 19.

Di qui la volontà del legislatore di agevolare dal punto di vista fiscale i produttori e utilizzatori di questi dispositivi utili a livello di comunità per consentire il contenimento del contagio.

Il15 ottobre l’Agenzia delle entrate ha diffuso sul proprio sito la Circolare n 26/E con chiarimenti riguardanti l’applicazione dell’art.124 del Decreto Rilancio

La Circolare contiene numerose risposte a quesiti di contribuenti e associazioni di categoria.

L'art 124 prevede che alla Tabella A parte IIbis allegata al DPR 633/72 dopo il numero 1-ter venga aggiunto l'1-ter-1 contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA. 

Le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall'IVA con diritto alla detrazione. 

Le cessioni invece effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 hanno una aliquota IVA del 5%.

Pertanto, riepilogando, il regime Iva agevolato previsto dall'art 124 del DL 34/2020 è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché in qualunque stadio di commercializzazione e

SOLO i prodotti espressamente contemplati dalla norma.

Si tratta di beni necessari per contrastare il diffondersi del COVID 19, pertanto per avere diritto al regime di favore le cessioni di tali beni devono rispettare le finalità sanitarie. Alcuni di questi beni sono utilizzabili anche per altre finalità, per cui è bene precisare che la finalità sanitaria dovrebbe essere desumibile dall'acquirente o dal suo settore di attività.

Vediamo nel dettaglio quali sono:

L’esenzione transitoria introdotta dal comma 2 fino al 31 dicembre 2020 non pregiudica la detrazione in capo al soggetto cedente né pertanto, influenza il calcolo del pro-rata (di cui all’art. 19-bis del DPR 633/72) 

In merito alla esenzione transitoria introdotta dal comma 2 dell’art 124 la relazione illustrativa al decreto ha chiarito che “…fino al 31 dicembre 2020, [n.d.r. considera le cessioni dei beni ivi elencati]…esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.

La Circolare, chiarisce alcune definizioni di questi dispositivi ma prima di vederne alcune è bene sottolineare che l’elenco su indicato è tassativo e in merito alla tassatività si è espressa anche l’agenzia delle Dogane con la Circolare n 12/D del 30 maggio 2020 che ai fini delle importazioni dei beni in commento, ha individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto di agevolazione IVA cui è stato associato in TARIC il codice addizionale:

-Q101 da in dicare nella casella 33 del DAU fino al 31 dicembre 2020

Oltre alle importazioni sono soggette allo stesso trattamento anche gli acquisti intra-UE dei beni di cui al comma 1 dell’art 124.

Come si vede il regime di favore ha un ambito soggettivo molto ampio. In merito all'ambito oggettivo valgono considerazioni analoghe e infatti, l’agevolazione IVA è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni in questione, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’art 16 del decreto iva.

Per riportare un esempio citato nel documento di prassi, la fornitura di un ventilatore polmonare in locazione finanziaria sarà:

È importante riportare che la Circolare in oggetto asserisce che la genericità della norma rendendo molto ampio l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione rende la norma sovrapponibile ad altre disposizioni che prevedono analoghe o simili discipline.

Ad esempio le cessioni gratuite di beni effettuate in favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS (art 10 primo comma, n 12 dpr 633/72) per le quali non è consentita la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto, in virtù dell'art 124, se la cessione riguarda uno dei beni indicati dal suo comma 1, godono invece di tutto quanto previsto per questo regime IVA straordinario.

La circolare suggerisce che sulle fatture di riferimento per queste cessioni si possa riportare la dicitura "operazione esente con diritto alla detrazione" oppure "cessione esente ai sensi dell'art 124 comma 2 del DL 34/2020", dicitura comunque non obbligatoria per godere della agevolazione.

Si riportano ora le definizioni di termometro e mascherina date dall'agenzia e per la quale un dispositivo avente le stesse caratteristiche godrà della agevolazione IVA:

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 "PI  in vigore l'adeguamento al regolamento UE"


Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 15.10.2020 n. 26

TAG: Agevolazioni Covid-19