News Pubblicata il 22/01/2021

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Indennità COVID pescatori: novità per il riesame dei soci di cooperative

Indennità COVID per i lavoratori autonomi della pesca: requisiti, procedure. Correzione sulle modalità di certificazione per i soci di cooperative



Il decreto Rilancio ha istituito una indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 destinata a pescatori autonomi che esercitano  in acque marittime, interne e lagunari,  iscritti all’Inps.

L'INPS aveva emanato la circolare n. 118/2020 di istruzioni per le domande specificando che: 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità Covid possono  presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica sul sito INPS ,con PIN già rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); oppure SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità COVID-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile  rivolgendosi agli enti di Patronato

INCOMPATIBILITA INDENNITA COVID 19 PESCATORI

Il bonus pescatori è incompatibile con:

L’indennità pescatori è cumulabile invece con:

La misura di sostegno al reddito ha un costo  predeterminato di  circa 580  milioni di euro. L'Inps accetterà le richieste fino ad esaurimento dei fondi.

Nel messaggio n. 4358 del 20.11.2020  viene chiarito che gli esiti delle domande e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali. 

Le  motivazioni di reiezione dell’indennità  e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame  sono elencati nell'allegato n. 1. 

Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, dalla data di pubblicazione del messaggio ( quindi 10 dicembre 2020 )  ovvero dalla data di  conoscenza della risposta negativa, se successiva.

Trascorso questo periodo se  l’interessato non invia documentazione utile, la domanda deve intendersi definitivamente respinta. 

L’utente può inviare la documentazione per il riesame :

  1. attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda oppure 
  2. attraverso la casella di posta istituzionale dedicata della sede INPS competente,  3. Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo

Il messaggio chiarisce alcuni requisiti che vengono verificati nella procedura di riesame:

L'istituto precisa anche per  tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1 e relative ai controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

Aggiornamento per  pescatori autonomi soci di cooperativa  

Nel successivo messaggio n. 267 del 21 gennaio INPS  a seguito delle osservazioni di  Associazioni di categoria  sul fatto che i pescatori autonomi, anche se associati in cooperativa,  a livello fiscale sono titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali)  quindi non ricevono prospetti paga né CU  anche se a livello previdenziale la cooperativa versa i contributi. Sono state quindi fornite le seguenti specificazioni.

"Ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”,  in sede di riesame, tali soggetti devono produrre alla Struttura territorialmente competente una  apposita autodichiarazione, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro."

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Messaggio INPS 4358-2020 ALL-1

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