News Pubblicata il 25/09/2020

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Bonus facciate e bonus 110% preclusi ai Comuni

Enti pubblici: niente bonus perchè sono esenti IRES. Non possono neppure optare per la compensazione in F24 prevista dal Decreto Rilancio



Con Risposta a Interpello n 397 del 23 settembre 2020 l’agenzia delle entrate chiarisce che ai Comuni non spetta il bonus facciate in quanto l’agevolazione è una detrazione dalla imposta lorda e i comuni sono esenti dal pagamento IRES ai sensi dell’art 74 del TUIR.

I comuni non possono neppure esercitare l’opzione prevista dall’art 121 del DL 34/2020 che consente al posto della utilizzazione della detrazione di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori e poi recuperabile da questi ultimi.

Il comune istante è proprietario di un edificio adibito a sede istituzionale e a uffici.

L’ente pubblico vuole realizzare interventi di recupero della facciata esterna dell’edificio per i quali è previsto il cosiddetto bonus facciate che prevede una detrazione nella misura del 90% delle spese sostenute.

Il Comune chiede se l’agevolazione si applichi:

Il comune ritiene di poter beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta utilizzabile in compensazione con F24.

L’agenzia delle entrate rigetta la soluzione interpretativa dell’ente al quale è precluso tanto l’utilizzo del bonus in quanto soggetto sprovvisto di base imponibile IRES  quanto la possibilità di esercitare l’opzione prevista dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020, non possono cioè scegliere al posto dell’utilizzo diretto della detrazione di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 23.09.2020 n. 397

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