Con Risposta a Interpello n 397 del 23 settembre 2020 l’agenzia delle entrate chiarisce che ai Comuni non spetta il bonus facciate in quanto l’agevolazione è una detrazione dalla imposta lorda e i comuni sono esenti dal pagamento IRES ai sensi dell’art 74 del TUIR.
I comuni non possono neppure esercitare l’opzione prevista dall’art 121 del DL 34/2020 che consente al posto della utilizzazione della detrazione di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori e poi recuperabile da questi ultimi.
Il comune istante è proprietario di un edificio adibito a sede istituzionale e a uffici.
L’ente pubblico vuole realizzare interventi di recupero della facciata esterna dell’edificio per i quali è previsto il cosiddetto bonus facciate che prevede una detrazione nella misura del 90% delle spese sostenute.
Il Comune chiede se l’agevolazione si applichi:
Il comune ritiene di poter beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta utilizzabile in compensazione con F24.
L’agenzia delle entrate rigetta la soluzione interpretativa dell’ente al quale è precluso tanto l’utilizzo del bonus in quanto soggetto sprovvisto di base imponibile IRES quanto la possibilità di esercitare l’opzione prevista dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020, non possono cioè scegliere al posto dell’utilizzo diretto della detrazione di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Per approfondire ti consigliamo
Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento.