News Pubblicata il 22/09/2020

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CCNL: tassazione separata su una tantum per carenza contrattuale

Il regime di tassazione sugli importi erogati per periodi di vacatio contrattuale nella risposta a interpello n. 367 /2020 dell'Agenzia delle Entrate



Nella  Risposta a interpello n. 367 /2020 dell'Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti sul regime di tassazione delle somme erogate nei momenti di rinnovo contrattuale per sanare il periodo pregresso in cui erano mancati gli accordi tra le parti.
Il quesito era stato posto da una associaizone datoriale che aveva stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL a gennaio 2020 per il periodo 2020-2021. Nell'accordo era appunto prevista l'erogazione a tutti idipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio 2020 da almeno 3 anni di un importo forfettario di euro 1.200,00 lordi, a titolo di "una tantumper il pregresso", non riparametrato per livello di inquadramento. 

L'associazione chiedeva  se le predette somme riferite al periodo di vacatiocontrattuale 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 dovessero essere assoggettate a tassazione progressiva o a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sul reddito

Tale articolo infatti  prevede l'applicazione dellatassazione separata nel caso di erogazione di «emolumenti arretrati per prestazioni dilavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, dicontratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre causenon dipendenti dalla volontà delle parti».
L' agenzia ricorda per maggiore chiarezza che la tassazione separata costituisce una modalità di tassazione del reddito dilavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistemadella progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente.

Per maggiore approfondimento l'agenzia ricorda che la circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (ha precisato che il regime ditassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli  emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deveconsiderarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazionedegli emolumenti stessi. 

Con la risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato ulteriormente precisato che in presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata. 

 Questo è appunto il caso prospettato dall'associazione  istante  in cui il nuovo CCNL dispone l'erogazione di una somma "una tantum" nel corso del 2020  per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio contrattuale (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019). 

Per questi motivi l'agenzia  dell'avviso che nella fattispecie in esame sia ravvisabile una causa di carattere giuridico che consente l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, ovvero che i predetti compensi siano assoggettati a tassazione separata. 



Fonte: Agenzia delle Entrate



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