News Pubblicata il 18/09/2020

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Il comodato d'uso gratuito registrato è titolo per beneficiare del superbonus

E' possibile beneficiare del superbonus per le spese di sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore, anche se l’immobile è in comodato d’uso



Se l'immobile è in comodato d'uso, il comodatario può beneficiare del superbonus (art. 119 DL Rilancio) per le spese sostenute per la sostituzione dell'attuale generatore di calore con una pompa di calore, anche se non è proprietario dell'immobile, a condizione che:

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di Interpello del 9 settembre 2020 n. 327, precisando che sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), e in entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati

Qualora l'immobile possieda le caratteristiche sopra evidenziate, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, si potrà fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che intende installare, anche in caso di immobile concesso in comodato d'uso.

Se l'immobile fa parte di un "condominio minimo", ovvero di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, la maggiore aliquota si applica solo se l'intervento è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 effettuato sulle parti comuni condominiali e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attesto di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 09.09.2020 n. 327

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