News Pubblicata il 25/08/2020

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Nuovi bonus Renzi anche su CIG, Naspi, indennità maternità

Ecco tutte le prestazioni economiche INPS incrementate per effetto del taglio del cuneo fiscale. Ma attenzione allo sforamento della soglia. Come fare la rinuncia




Come gli stipendi, a partire dal mese di luglio anche molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall'INPS , ad esempio Naspi indennità di maternità , Cassa integrazione,  saranno integrate con il nuovo bonus fiscale l’ulteriore detrazione fiscale pari a 100 euro, introdotti  dal DL 3-2020 in sostituzione del bonus Renzi sui redditi fino a 40 mila euro (Le regole sulla riduzione fiscale sono riassunte nell'articolo "Dal 1 luglio riduzione del cuneo fiscale , a chi spetta e quanto"  Non c'è bisogno di richiesta ma puo essere utile invece l'istanza di revoca. Vediamo di seguito i dettagli.

L'istituto ha emanato lo scorso 21 agosto la circolare 96 in cui  illustra le modalità di erogazione delle integrazioni che hanno sostituito il bonus Renzi, e per l'eventuale rinuncia,   ad evitare lo sforamento della soglia reddituale prevista,   che annullerebbe i benefici anche su eventuali redditi da lavoro dipendente .

LE PRESTAZIONI PER CUI SPETTANO I TRATTAMENTI INTEGRATIVI FISCALI  (EX "BONUS RENZI")

 Le prestazioni sulle quali spettano i trattamenti integrativi sono quelle sostitutive del reddito e assimilate al reddito di lavoro dipendente (articolo 6 del Tuir) , che la circolare suddivide in due categorie ovvero  :

 Per i percettori di queste prestazioni  INPS verifichera la soglia di reddito per l'accesso con metodo previsionale.

Invece l'Istituto non puo utilizzare questo metodo e si basera sui dati reddituali già disponibili  per definire  le seguenti erogazioni:

LE PRESTAZIONI SU CUI NON SPETTANO INTEGRAZIONI

Il trattamento integrativo non spetta invece sulle prestazioni esenti da irpef o soggette a tassazione separata . Questo l'elenco stilato dall'INPS:

 L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.

Nel caso dell’indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall’istituto grazie ai dati forniti  nell’Sr41 sarà erogato  il corretto trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, evitando duplicazioni dei benefici da parte dell’Inps e dell’azienda.

Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno esposte nella CU/2021.

 In sede di conguaglio di fine anno, l’Inps quale sostituto d’imposta determinerà l’esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari importo.

RINUNCIA AL BENEFICIO 

 Per evitare di superare la soglia di 28 mila euro i lavoratori  possoo comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l’apposito applicativo che sarà presente nel portale Inps (“Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020”) entro il 31 luglio 2020  o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali .

INPS specifica inoltre che :

 I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali. 

Gli interessati potranno accedere alla nuova applicazione per la rinuncia/ revoca con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”. 

Fonte: Inps



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