News Pubblicata il 11/11/2020

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Sorveglianza sanitaria eccezionale: INAIL riapre il servizio

Riprende il servizio INAIL online per la sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori a rischio COVID. Procedura, modelli di richiesta e delega, le tabelle di rischio



Il decreto Rilancio 2020  aveva previsto, per una maggiore tutela dei lavoratori nell'emergenza COVID,che i datori di lavoro pubblici e privati  debbano assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio ( per età, patologie immunodepressive o comunque croniche e gravi o già soggetti a infezione da Covid-19 ).

Tale  sorveglianza  eccezionale consiste in una visita medica  specifica per questi lavoratori “fragili” al rientro nel posto di lavoro .

Per le aziende che non sono tenute alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il costo è a carico dell'azienda.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online INAIL “Sorveglianza sanitaria eccezionale”,   reso disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 sul sito www.inail.it 

Successivamente il servizio era stato interrotto a seguito dell apubblicazione di una circolare ministeriale in cui la sorveglianza era definita raccomandabile ma non obbligatoria, per la mancata proroga della norma  

Ora il servizio è di nuovo attivo dal 5 novembre scorso e lo sara almeno fino al 31 dicembre

Da ricordare che si  accede con credenziali dispositive.  Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: Spid; Carta nazionale dei servizi (Cns); PIN Inail.

  Nel caso di delega riguardo la richiesta, da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale INAIL “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, un medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore effettua la visita ed esprime  un parere conclusivo sul fatto che il lavoratore possa  riprendere l’attività lavorativa in presenza  e indichera eventualmente  misure preventive aggiuntive  per l'organizzazione aziendale , cosi da garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione IVA,  per il pagamento della prestazione effettuata. 

Lo scorso 3 agosto il ministero del lavoro  ha dato notizia del  decreto  emanato per la definizione della tariffa,  che conferma  l’importo per ciascuna visita  di € 50,85.

L'inail ha messo anche a disposizione un documento  “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”   utile per la valutazione dei meidici competenti, con le tabelle di riepilogo  delle classi di rischio e aggregazione sociale .

Fonte: Inail


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Inail - delega sorveglianza COVID

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