News Pubblicata il 23/06/2020

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Indennità in sostituzione della Naspi: le istruzioni

Beneficiari e regole di gestione della nuova indennità post-CIG in deroga per i lavoratori senza titolo per la NASPI, previsto dal decreto Rilancio.



E' stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 7con le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio ) per la tutela dei lavoratori senza diritto alla NASPI.

La norma prevede in particolare che  ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione  (NASpI) è concessa:

in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. 

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma  deroga dalle disposizioni  della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Alla spesa si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano  con il  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4/ 2019, n. 26, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Decreto Cura Italia)

Le Regioni e le Province autonome  potranno quindi concedere  l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria e autorizzazione da parte dell’INPS  ( in alternativa infatti le risorse potevano anche essere destinate ad azioni di politica attiva del lavoro). I lavoratori dovranno fare richiesta online  ma solo dopo che le Regioni in collaborazione con l'Inps avranno messo a punto di decreti di concessione e avuto l'autorizzazione dall'istituto.

Per quanto riguarda l'individuzione dei beneficiari  il decreto regionale di CIGD   potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, facendo riferimento  agli importi massimi riportati:

In via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione  le Regioni e le Province autonome dovranno completare il processo per la quantificazione delle risorse residue e altresì dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018.

Se il beneficiario del trattamento si rioccupa con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale ” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.

Non sarà  possibile corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione .

Fonte: Inps



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