News Pubblicata il 09/06/2020

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Il Decreto Liquidità diventa legge e conferma “la continuità” per i bilanci

Il decreto liquidità nella conversione concede alle società cooperative la facoltà di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.



Il Decreto di liquidità è stato convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 ed è in vigore dal 7 giugno 2020.

All’art 7 prevede delle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio a riguardo della valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale.

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2 bis che concede alle società cooperative che applicano l’art. 2540 del codice civile la facoltà di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

Ricordiamo però quanto già analizzato in merito al principio di continuità aziendale.

In particolare, vista la serie di provvedimenti che si sono avvicendati a partire dal mese di febbraio scorso per far fronte alla pandemia con conseguenze sul regolare svolgimento di molte attività aziendali, è nata l’esigenza di tenere conto nei bilanci relativi al 2019 chiusi ma non ancora approvati dell’impatto che tali norme hanno sulla continuità aziendale dell’impresa.

Il Decreto Liquidità convertito in legge in vigore dal 7 giugno, con l’art 7 stabilisce nella data del 23 febbraio 2020, uno spartiacque da tenere in considerazione, data questa del primo provvedimento Covid 19.

Si potrà perciò parlare di:

Il principio di continuità nella predisposizione anno dopo anno dei bilanci di esercizio, consiste nel tenere conto del funzionamento dell’azienda, ovvero applicare alle poste di bilancio valutazioni effettuate sulla previsione delle azioni future in vista del mantenimento in vita dell’azienda, la norma dice che le imprese sane alla data del 23 febbraio 2020, nella redazione dei bilanci 2020, effettueranno tali valutazioni nella prospettiva della continuità. Ossia in base a quanto prevede l’articolo 2423-bis del Codice civile.

L’art 7 in esame precisa però che l’illustrazione dei criteri di valutazione avviene anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente, ossia del 2019 nella nota integrativa.

Perciò, anche se i bilanci 2019 non sono interessati ai problemi relativi alla continuità, infatti, quanto accaduto in questi mesi, è una situazione successiva, dovranno ai sensi dell’art 2427, numero 22-quater), del Codice civile e del principio contabile Oic 29 indicare informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in nota integrativa.

I bilanci del 2019 e del 2020 sono comunque collegati poiché per redigere i bilanci 2020 in base al principio generale della continuità, si deve dimostrare l’esistenza, alla data del 23 febbraio 2020, di tale continuità.

Pertanto, quanto indicato nella nota integrativa al bilancio 2019 e relativo alla esistenza del presupposto della continuità alla data citata, deve essere dettagliata il più possibile.

Saranno richieste maggiori informazioni in merito, alle imprese che hanno usufruito della possibilità di approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180 giorni, concessa dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, rispetto a quelle che non ne hanno usufruito.

In sostanza, l’utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio potrebbe imporre maggiori informazioni nella nota integrativa.

Questa considerazione si può estendere alle società con esercizio “a cavallo” bilanci approvati dopo la data del 23 febbraio 2020 come, ad esempio, società che chiudono l’esercizio il 30 giugno.

Il problema che con molta probabilità emergerà dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto è quello di stabilire se un’impresa era in continuità prima della crisi, ovvero alla data del 23 febbraio 2020.

Sarà possibile fare riferimento ai principi contabili e al principio di revisione 570 sulla continuità ossia valutare le capacità dell’impresa di continuare ad operare in base anche al suo operato passato.

Fonte: Fisco e Tasse



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