News Pubblicata il 20/12/2019

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Welfare aziendale: trattamenti estetici esclusi

Riepilogo dei requisiti necessari ai piani di welfare aziendale per poter fruire dell'agevolazione fiscale. Interpello Agenzia n. 522 2019



Nella  risposta a interpello n. 522 del 13 dicembre 2019 l'Agenzia  ha negato la possibilita di agevolazione fiscale per un piano di welfare aziendale  che prevedeva trattamenti estetici per i dipendenti. Questo in ragione del fatto che  un benefit di questo tipo non ha alcuna  finalità educativa, ricreativa o di assistenza,  richiesta dalla normativa.

La risposta  chiarisce inoltre, ancora una volta, la necessità del requisito della omogeneità della categoria di dipendenti ai quali  i benefits sono rivolti  per poter godere della detassazione.

Vediamo piu in dettaglio. 

L'interpello  era stato  posto da una  società di consulenza  che ha previsto  piani di welfare  per due diverse categorie di beneficiari :

I benefit  del piano di welfare consistono in trattamenti estetici e corsi di lingua in favore dei familiari al di fuori dell'orario scolastico.
La società pone diversi quesiti:

  1. se il regime di detassazione  puo essere applicato ai benefit anche a favore degli amministratori che non percepiscono compensi,
  2. se i trattamenti estetici possono  rientrare nella detassazione  ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir e se la relativa Iva è detraibile in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972
  3. se i corsi di lingua siano anch'essi esclusi dalla base imponibile.

L'Agenzia ha fornito  le risposte seguenti:

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 522 del 13.12.2019

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