News Pubblicata il 05/12/2019

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Ravvedimento operoso 2020: possibile per tutti i tributi

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: estensione del ravvedimento operoso anche a tutti i tributi locali e regionali. Ecco cosa cambia



Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 è stato modificato in sede di conversione parlamentare. Il testo definitivo dovrebbe essere approvato a stretto giro da entrambe le camere così da permettere al Parlamento di concentrarsi sulla manovra finanziaria 2020.

In sede di conversione in legge, è stato aggiunto l'articolo 10-bis che amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise. In particolare la riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali. 

Si ricorda che l’istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs, n. 472 del 1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari

Inoltre, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la normativa vigente inibisce il ravvedimento solo in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia, la sanzione è ridotta solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
 

Fonte: Fisco e Tasse



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