News Pubblicata il 29/10/2019

Tempo di lettura: 1 minuto

Legge 104: trasferimento vietato per chi assiste il familiare

La Cassazione amplia il concetto di trasferimento della sede di lavoro per chi assiste familiari disabili fruendo della legge 104 /92 - Ordinanza 21670/2019



La legge 104 del 1992 all'art. 33 comma 5 prevede il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente fino al terzo grado. 

(Sulle agevolazioni e permessi previsti dalla legge 104 vedi l'approfondimento completo "Legge 104 tutte le regole per l'assistenza")

La Corte di  Cassazione  ha affrontato  nuovamente il tema nella ordinanza 21670 2019   sul caso di una dipendente  che era stata spostata  da un ufficio ad un altro, ma  senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva .

Alla lavoratrice è stata negata  sia dal Tribunale che dalla Corte di appello l' illegittimità del trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza;  secondo i giudici di merito nelle  norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va  letto sempre in relazione al trasferimento  vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".

I giudici di Cassazione  invece hanno ribaltato la decisione affermando che  per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi"  .

Ti puo interessare l'agile "Guida ai permessi e congedi straordinari L 104/92 e L.53/2000" di C. Vivenzi

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 21670 2019 Legge 104

TAG: La rubrica del lavoro Lavoro Dipendente Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro Giurisprudenza