News Pubblicata il 07/08/2019

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Fattura elettronica tour operator: nuovi chiarimenti

Fatturazione elettronica agenzie viaggi e tour operator: l'Agenzia delle Entrate risponde a nuove FAQ e nuovo interpello



Chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica per i tour operator, sono state fornite con la FAQ n.86 pubblicata il 19 luglio 2019. Ulteriori delucidazioni per i tour operator, in questo caso per quanto riguarda i corrispettivi, sono state fornite con la Risposta all'interpello 324/2019 allegata questo articolo.

In generale, l’ottavo comma dell'art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che "Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione "emettono" una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia al rappresentante, il quale le "annota" ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta". Il Tour operator liquida l'IVA a debito nelle sue liquidazioni periodiche.

In particolare è stato chiesto:

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordati che era già stato in precedenza confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice / tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria.

Viene inoltre precisato che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che:

In ordine alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).

Per completezza, si ricorda che una copia conforme all’originale della fattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore e del cessionario/committente (qualora gli operatori abbiano aderito al servizio di consultazione online nel portale).

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 324 del 26.07.2019

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