News Pubblicata il 19/08/2019

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Cessione ecobonus e sismabonus: ancora chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Possibile cedere il credito ecobonus al genitore, no alla società che si amministra e di cui si è soci, o alla propria azienda individuale: le risposte dell'Agenzia delle Entrate



Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la versione aggiornata delle guide sul sisma bonus e sulle detrazioni spettanti per le ristrutturazioni edilizie. Sono molti ma necessari i chiarimenti offerti dall'Agenzia su questo tema.Com'è noto ormai, la legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, confermando che il credito può essere ceduto

Nella risposta all'interpello 247 del 16 luglio 2019 l'istante aveva chiesto se poteva cedere il credito a favore della società XXXX S.r.l. della quale è amministratore e socio.  Ma l'Agenzia delle Entrate gli ha dato risposta negativa chiarendo che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima non possa ravvisarsi nel solo fatto che l’istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito. Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale, la società XXXX risulta del tutto estranea. 

Nella risposta all'interpello 249 del 16 luglio 2019 l’istante ha chiesto se è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante a favore della propria azienda individuale, in quanto subappaltatrice. Anche in questo caso risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso – nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice – verrebbe meno il requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l’effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa di riferimento.

Nella risposta all'interpello 264 del 18 luglio 2019 l'istante, società semplice che ha effettuato lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio di cui è proprietaria maturando il diritto alle detrazioni, ha chiesto se sia possibile cedere il credito ad una s.r.l. conduttrice di una unità immobiliare dell’edificio oggetto dell’intervento. Risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate in quanto, la detrazione potrà essere, ceduta, ad esempio nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va limitato ai soli soggetti che hanno un collegamento con il “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Nel caso di specie, l’esistenza di un contratto di locazione tra l’istante cedente e la società cessionaria non integra la nozione di collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Nella Risposta all'interpello 298 del 22 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate che il figlio incapiente può cedere la detrazione corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.

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Fonte: Fisco e Tasse


3 FILE ALLEGATI:
Risposta interpello 247 del 16.07.2019 Risposta interpello 249 del 16.7.2019 Risposta interpello 298 del 22.7.2019

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