News Pubblicata il 12/07/2019

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Incentivi fiscali per le aggregazioni meridionali 2019

Il decreto crescita spinge il meridione all’aggregazione societaria grazie al credito d’imposta



Introdotto, in sede di conversione del decreto crescita, un incentivo fiscale rivolto alle aggregazioni aziendali compiute da società del Mezzogiorno, da cui risultino una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno.

Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che per le aziende partecipanti non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, e che le stesse abbiano sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le aggregazioni devono essere realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società e devono essere deliberate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L’agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Potranno essere trasformate in credito d’imposta per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all’aggregazione, relative a:

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall’aggregazione e avverrà nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate iscritte nel primo bilancio della società risultante dall’aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

L’incentivo fiscale non si applica alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
 

Fonte: Fisco e Tasse



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