News Pubblicata il 15/05/2019

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Impresa sociale: come si calcolano i lavoratori svantaggiati

Nota del Ministero del lavoro sul calcolo del numero minimo di lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale. Vale la normativa relativa alle cooperative sociali



 Con una nota della "Direzione del  Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese" del Ministero del lavoro si chiariscono  le modalità di calcolo del numero minimo di lavoratori  svantaggiati nell’impresa sociale.

Erano stati chiesti chiarimenti sul’articolo 2 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i., secondo il quale “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero  di  persone”  appartenenti  alle  citate  categorie  “non  inferiore  al  trenta  per  cento  dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui  alla  lettera  a)  non  possono  contare  per  più  di  un  terzo  e  per  più  di  ventiquattro  mesi dall’assunzione”.

In particolare, era stato chiesto :

1) Se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;

2) Se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati  oppure  da  quello  tra  lavoratori  svantaggiati  e  totale  dei  lavoratori  (dato  dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).

La nota  afferma che benché le categorie svantaggiate ex art. 2 comma 4 del d.lgs. n.112/2017 non siano pienamente  sovrapponibili  con  quelle  di  cui  alla  l.  n.381/1991 relative alle cooperative sociali,  la  formulazione  delle  norme  che impongono rispettivamente:

è molto simile;   inoltre sono sostanzialmente analoghe le finalità di inclusione lavorativa e sociale delle due normative, entrambe operanti  in  favore  di  persone  appartenenti  a  categorie  tipicamente  “deboli”  sul  piano dell’inserimento del mondo del lavoro. Pertanto,  la Direzione ritiene  che  i  criteri  di computo dei  lavoratori  svantaggiati  già  utilizzati  con  riferimento  alle  cooperative  sociali debbano essere integralmente  applicati con  riferimento  alle imprese  sociali,  anche  al  fine di  garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.

In risposta al quesito posto,  dunque, applicando la ratio della norma 381 1991,   si  prevede che:

1 - “la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata ‘per teste’ e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”; 

2  - i lavoratori svantaggiati non vanno computati nel numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'azienda, ai fini della determinazione dell'aliquota .

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


1 FILE ALLEGATO:
ML Nota 4097 2019 Impresa sociale

TAG: Terzo Settore e non profit La rubrica del lavoro