News Pubblicata il 07/01/2019

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Immobili strumentali: raddoppia la deducibilità IMU

Legge di bilancio 2019: raddoppiata la deducibilità IMU/IMI/IMIS per gli immobili strumentali



Aumentata dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Resta invece immutata l’indeducibilità della stessa imposta ai fini IRAP. E' questo quanto previsto al comma 12 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2019. 

In particolare la deducibilità riguarda quanto pagato dalle imprese e dai professionisti sugli immobili strumentali all'attività per:

Brevemente si ricorda che, per poter portare in deduzione IMU/IMIS/IMI dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali, assumendo quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):

Si precisa inoltre che:

Attenzione: la deducibilità dell'IMU non vale per

Di seguito il riepilogo delle percentuali di deducibilità dal 2019

Deducibilità IRES IRPEF 40%
Deucibilità IRAP 0 %

Fonte: Fisco e Tasse



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