News Pubblicata il 27/11/2018

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Patent box: reddito agevolabile può generare perdita fiscale

L’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del patent box può concorrere alla determinazione della perdita fiscale: a dirlo le Entrate



L’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box superiore all’utile civilistico, può azzerare l'utile stesso e concorrere alla determinazione della perdita fiscale. E' questo in breve il senso della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 74 del 19 novembre 2018 e pubblicata giovedì 22. 

La risposta muove dal quesito posto dalla società ALFA attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche che vuole optare, a partire dall’anno 2016 il regime agevolativo Patent Box. L’interpellante rappresenta di aver provveduto a calcolare il reddito agevolabile con il risultato che, nonostante le scelte prudenziali adottate in sede di imputazione dei costi indiretti, tale reddito è superiore a quello civilistico, vale a dire a quello risultante dal bilancio di esercizio relativo alla medesima annualità. In pratica, nella situazione oggetto di interpello, il reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico, con la conseguenza che l’agevolazione

La società ALFA nell'interpello ha chiesto se sia legittimo indicare in dichiarazione una perdita fiscale derivante dalla circostanza che la quota di reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico e, pertanto, se è possibile computare in diminuzione tale perdita fiscale nei periodi d’imposta successivi a quello in cui la stessa si è realizzata. 

La risposta positiva arrivata dalle Entrate è motivata dal fatto che anche i modelli dichiarativi prevedono tra le variazioni in diminuzione quelli inerenti al Patent box. Inoltre, il risultato negativo che deriva dalla situazione oggetto di interpello, a prescindere dalla circostanza per cui sia determinato l’effetto premiale del regime agevolativo Patent Box, deve concorrere alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse contenute nell’articolo 84 del Tuir.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta_interpello_74_2018

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