News Pubblicata il 04/01/2019

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Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni nella Legge di bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 consente la rivalutazione dei terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2019. Aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva



Prevista dalla Legge di bilancio 2019 la rivalutazione dei terreni e partecipazioni. In particolari i commi 1053-1054 consentono di rideterminare il costo di acquisto di

La rideterminazione del valore di acquisto consente di ridurre la plusvalenza in caso di cessione con un risparmio sostanzioso delle imposte. Accanto a una ripetuta riapertura della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni, assistiamo a un continuo aumento delle imposte sostitutive: originariamente fissata nel 2% e 4%, nell’ultima versione scaduta nel 2018 unificata all’8%, con la legge di bilancio 2019 le aliquote delle imposte sostitutive vengono differenziate e aumentate all’11 %per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni. La versione proposta con la Legge di Bilancio 2019 è quindi praticamente identica alle precedenti, con la sola variante dell’aumento delle aliquote.

Ma veniamo al dettaglio:

Le aliquote dell’imposta possono desumersi dal seguente prospetto

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA AMBITO DI APPLICAZIONE
11% Partecipazioni qualificate
10%  Partecipazioni non qualificate
10% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

 Le aliquote devono essere applicate all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima e l’imposta sostitutiva deve essere versata:

Ricordiamo che un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione, in questo caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, o chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata se non eccedente quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

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Fonte: Fisco e Tasse



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