News Pubblicata il 19/09/2018

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Indennità di cassa nel CCNL terziario Cisal

EnBIC ha fornito l'interpretazione autentica in tema di indennità di cassa per il lavoro a tempo parziale nei Ccnl Terziario e Turismo siglati da CISAL



La Commissione bilaterale Enbic, in data 27 agosto 2018, ha emanato un documento di interpretazione autentica  della norma sull'indennità di cassa contenuta nel Contratto collettivo Anpit-Cisal del settore Terziario  del 28 dicembre 2016 e  quello del Turismo  del 23 maggio 2017. Il quesito posto da un utente riguardava l'eventuale riduzione dell'indennità per i lavoratori con rapporto di lavoro part time.

L' interpretazione conferma che l’"Indennità  di Cassa e maneggio denaro"  (fissata in entrambi i contratti  a 70 euro lordi mensili ) è interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale,  sempre se della durata di almeno 15 giorni solari nel mese e con carattere di continuità  e richieda la   quadratura dei conti e  la  responsabilità del lavoratore per errori,  con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze economiche. L' articolo del CCNL esclude la sostituzione temporanea di lavoratori per malattia e per ferie .

L'Enbic chiarisce che l'indennità infatti ha naura risarcitoria di un danno potenziale non legato alla durata del lavoro ma alla specifica operazione di quadratura dei conti.

l'Interpretazione autentica è immediatamente efficace dalla data del documento 27 agosto 2018.

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Fonte: Fisco e Tasse



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