News Pubblicata il 10/09/2018

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Distacco: per la sostituzione subito la normativa del paese ospite

Sentenza europea : le norme dello Stato di provenienza non si applicano in caso di sostituzione di un’altra persona nella stessa mansione.



Un lavoratore distaccato in sostituzione di un altro lavoratore distaccato in precedenza deve essere assoggettato da subito, e non dopo 24 mesi, alla legislazione del Paese in cui va a lavorare. In tal caso, infatti, non si applica il riferimento alla legislazione del Paese comunitario da cui proviene, in particolare sotto l’aspetto previdenziale. Così ha deciso la Corte di giustizia europea nella causa C-527/16 che ha anche affermato la validità dei certificati previdenziali A1 seppur emessi per errore.
Per quanto riguarda la sostituzione dei lavoratori distaccati, la Corte ricorda che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 883/2004 prevede espressamente la possibilità di non fare riferimento alla normativa dello Stato di provenienza  in caso di sostituzione di un’altra persona.

In questo modo si evita l'eccessivo prolungamento , con l'utilizzo di diversi successivi lavoratori,  dei benefici legislativi e contributivi (spesso i lavoratori distaccati provengono da Paesi in cui il carico contributivo e quindi il costo del lavoro è più basso). 
Nell’ambito della stessa causa,  la Corte ha anche chiarito che i certificati A1 emessi dallo Stato di provenienza, documenti che attestano l’“imponibilità previdenziale” del lavoratore presso il Paese di origine vincolano non solo le istituzioni dello Stato ospitante, ma anche i giudici. Il regolamento afferma infatti che  tali documenti sono accettati «fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati» e ciò significa che nemmeno i giudici dello Stato ospitante possono ignorarli.
 

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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