News Pubblicata il 19/07/2018

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Contratti a termine: le causali nella somministrazione di lavoro

La formulazione della nuova norma sulle causali nei contratti a termine anche tra Agenzie di somministrazione e lavoratori crea dubbi applicativi



Il DL. 87 2018, cd. Decreto Dignità, ha sottoposto i contratti di somministrazione di lavoro  alle stesse  regole del  rapporto di lavoro subordinato  a tempo determinato , In particolare viene resa obbligatoria per i contratti oltre i 12 mesi e per tutti i rinnovi l'apposizione di una causale che  va scelta obbligatoriamente tra due opzioni:  

  1. esigenze «temporanee, oggettive ed estranee all’ordinaria attività»
  2. incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Le causali erano richieste nell'utilizzo del contratto a termine in somministrazione anche fino al 2014, prima del Decreto Poletti che ha cancellato le causali per tutti i contratti di lavoro a termine, ma andavano inserite al contratto commerciale tra Agenzia interinale e impresa, perche era quest'ultima che doveva giustificare l'utilizzo del lavoratore solo per un certo periodo .

La nuova norma  invece ntroduce una importante novita la causale deve essere riportata nel  contratto di lavoro del dipendente  con l'agenzia di somministrazione.

Non è chiaro se la formulazione è imprecisa per un errore tecnico oppure se  essa è intenzionale . Significherebbe che  la causale  deve fare riferimento  alla situazione dell'Agenzia. Quest'ultimo caso ovviamente risulta incomprensibile   e illogico rispetto a tutto l'impianto  del lavoro somministrato, in quanto le Agenzie per il lavoro non assumono per esigenze temporanee o impreviste proprie ma proprio per far fronte  alle esigenze di flessibilità delle  imprese clienti.

Oltre tutto si tratta di normative comunitarie sulle quali è difficile intervenire unilateralmente. 

Anche su questo punto dunque sarebbero auspicabili chiarimenti da parte del Ministero del lavoro prima che l'applicazione delle norme porti inevitabilmente a interpretazioni difformi da parte dei vari giudici di merito e richiedano approfondimenti anche da parte della Cassazione,  con conseguenti complicazioni burocratiche  e inutile dispendio economico sia a carico dei privati che della pubblica amministrazione.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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