News Pubblicata il 01/06/2018

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Dichiarazione 730/2018: chiarimenti delle Entrate sugli oneri detraibili

Oneri e spese detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2018: tra principi generali e nuovi chiarimenti



Nelle dichiarazioni dei redditi, per gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi:

Per le unioni civili, la legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”. Un chiarimento fornito sul tema nella maxi circolare 7/2018 è il seguente: "in caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi."
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente, in quanto non c'è equiparazione con il matrimonio. 

Chiarimenti
La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore fiscalmente a carico infatti in generale la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa
Nel caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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