News Pubblicata il 15/02/2018

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Certificazione contratti ed enti bilaterali

L'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 4-2018 evidenzia quando è possibile la certificazione dei contratti da parte degli enti bilaterali (datoriali e sindacali ) di categoria



Nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2018 l’INL,   ha chiarito i  limiti in materia di certificazione dei contratti di lavoro , a norma del D.Lgs 276/2003 , da parte degli Enti bilaterali .  L’Ispettorato  precisa che " ai sensi dell’art. 2, lett. h),  del citato decreto , possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto  legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità  contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei  prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
In mancanza di tale requisito , cioe se l’Ente è costituito da  Organizzazioni datoriali o sindacali  che non hanno  il requisito della maggiore
rappresentatività – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale  abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che
meno, l’attività di certificazione .

Pertanto  la circolare invita gli ispettori a considerare senza effetto eventuali certificazioni prodotte e a sanzionare gli organismi che costituiti da organizzazioni datoriali o sindacali  che, si autodefiniscono enti bilaterale e pur non avendone titolo, reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, di appalto e subappalto.

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Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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