News Pubblicata il 15/09/2017

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Il Decreto antiriciclaggio: la conservazione dei dati del cliente

Il decreto antiriciclaggio 2017: modalità di conservazione dei dati del cliente, obblighi e sanzioni da parte dei professionisti e soggetti obbligati



L’art. 31 del D.Lgs. sull'antiriciclaggio prescrive l’obbligo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalla UIF o da altra autorità competente. I soggetti obbligati ex art.3, tra cui rientrano commercialisti, avvocati e notai, sono tenuti a conservare la copia e l’originale dei documenti acquisiti in fase di adeguata verifica sul cliente (ovvero del titolare effettivo o dell’esecutore) nonchè copia, avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni riferibili alle operazioni realizzate dall’obbligato a favore del cliente. Dalla documentazione conservata deve esser possibile rilevare in maniera univoca: 

Il D.Lgs. sull’antiriciclaggio prescrive anche le modalità di conservazione dei dati raccolti, ex art.32. La conservazione deve avvenire mediante sistemi che:

Ove il professionista intenda conservare i dati, i documenti e le informazioni in un “fascicolo del cliente”, costituito al momento dell’assegnazione dell’incarico professionale, sarà necessario che tale strumento venga aggiornato al conferimento di eventuali nuovi incarichi, in caso di svolgimento di nuove operazioni e in adempimento dell’obbligo del monitoraggio costante.
Invece, nell’eventualità in cui per la conservazione ci si serva di un autonomo centro di servizi, fermo restando la responsabilità del soggetto obbligato ex art.3, dovrà essere assicurata allo stesso il diretto e immediato accesso a quanto da lui depositato.
Dati, documenti e informazioni dovranno essere conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale; inoltre saranno utilizzabili anche per fini fiscali, ex art. 34 comma 1.

L’inosservanza degli obblighi di conservazione comporta l’applicazione a carico dell’obbligato di una sanzione amministrativa pecuniaria, come riportato all’art 57 del D.Lgs. 231/2000. La sanzione:

La norma de quo prosegue dettando anche le circostanze che condizionano l’intensità della violazione.

Fonte: Fisco e Tasse



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