News Pubblicata il 08/08/2017

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Agricoltori di montagna in regime speciale: niente spesometro

Niente spesometro per gli agricoltori di montagna in regime speciale: a chiarirlo è la Risoluzione 105/2017 delle Entrate



L’articolo 21 del DL 78/2010 così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 193/2016 dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.

La medesima disposizione esonera espressamente dal suddetto obbligo i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 (ovvero coloro che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.

A parere della scrivente, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del dpr 633/72 abbiano il domicilio fiscale.
In altre parole, per fruire dell’esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni:

Peraltro, lo svolgimento dell’attività in detti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero disposto dall’ultimo periodo dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.
Per completezza, si ricorda che, in caso di opzione per il regime ordinario IVA, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 105 del 28.07.2017

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