News Pubblicata il 15/06/2017

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Manovra correttiva 2017: le novità per gli indici sintetici di affidabiltà

Indici sintetici di affidabilità 2017 (ISA) nella manovra correttiva approvata dalla Camera



Con il decreto di conversione del DL 50/2017, la cd. manovra correttiva 2017,  è stato introdotto l'articolo 9-bis sugli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. L'istituzione di tali indici ha l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, anche migliorando la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà annualmente le attività economiche interessate dagli indici.

In particolare l'articolo 9-bis prevede che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati l’accesso al regime premiale. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti 

Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa o in situazioni specifiche. 
Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità
nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi sono riconosciuti i seguenti benefìci:
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

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Fonte: Fisco e Tasse



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