News Pubblicata il 27/06/2017

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730/2017: rilascio del visto di conformità

Visto di conformità per la dichiarazione dei redditi 2017. Le responsabilità dei professionisti e dei contribuenti



La dichiarazione dei redditi 730/2017 è stata oggetto di chiarimenti nella corposa circolare 7/e dell'Agenzia delle Entrate del 04.04.2017. Uno dei primi argomenti affrontati è il rilascio del visto di conformità, in quanto dopo le novità introdotte dall'articolo 6 del DLGS 175 /2014 viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Questa responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele sulla verifica:

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica:

Qualora il CAF o il professionista abilitato successivamente alla trasmissione della dichiarazione riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa.

Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Scarica il testo della Circolare del 04.04.2017 n. 7.

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Fonte: Fisco e Tasse



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