News Pubblicata il 30/03/2017

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Isopensione e calcolo contributivo: chiarimenti INPS

Diverse metodologie di calcolo dei contributi per gli esodi in isopensione realizzati prima e dopo maggio 2015. Messaggio INPS 1360 2017



Con il messaggio 1360/2017 l’Inps  fornisce alcuni chiarimenti  sull’isopensione, uno strumento di anticipo pensionistico introdotto  dalla Legge Fornero n. 92 2012 . L'isopensione si puo utilizzare nei casi di eccedenza di personale, nei confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione,  previ  accordi stipulati tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali. Consiste  nell’erogazione di un assegno di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e dei  contributi  fino all'età del pensionamento, a carico del datore di lavoro. Sono interessati  i lavoratori a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).

 A proposito della contribuzione figurativa correlata, il messaggio ricorda  che la  metodologia di calcolo per gli esodi che si collocano prima e dopo maggio 2015  è diversa e fornisce alcuni chiarimenti  sulla compilazione del flusso Uniemens .   Infatti la retribuzione media mensile sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati  segue il metodo in uso per l’indennità di disoccupazione, quindi per gli esodi avvenuti prima del 1° maggio 2015 con media biennale (come per l’Aspi), da maggio 2015 con media quadriennale (come per la Naspi). Tale informazione   va esposta in Uniemens nell’elemento “Qualifica1”, specificando uno dei due codici (T o V) per domande di esodo precedenti o successive al 1° maggio 2015.

Inps specifica inoltre che gli algoritmi interni per l’accredito contributivo (utile al diritto e alla misura pensionistica) terranno automaticamente  conto dell’eventuale presenza di settimane di part time all’interno del periodo  di calcolo (bi o quadriennale)  Così, in presenza di lavoratori a tempo pieno, la procedura accrediterà  52 settimane al diritto pensionistico,  e riadeguerà invece la misura e il diritto dell’accredito in caso di part time.
Tale novità non impatta sugli adempimenti a carico del datore di lavoro. 

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Fonte: Inps



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