News Pubblicata il 13/03/2017

Tempo di lettura: 2 minuti

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi 2017

Cessione del bene per cui si ha usufruito del credito d'imposta entro i 4 anni: prevista la revoca parziale o totale dell'agevolazione. A dirlo l'Agenzia



In presenza di precise condizioni, il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi può essere limitata a una sola parte dell’investimento agevolato. E' questo il chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017, di risposta ad un interpello. Com'è noto il decreto competitività (DL 91/2014), riconosce, ai soggetti titolari di reddito di impresa, un credito di imposta per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a”) per i quali sussistono i requisiti di “strumentalità” e di “novità”, nonché di “ammontare minimo superiore a euro 10.000” e di “destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. 

Il credito di imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

In relazione alle cause di revoca dell’agevolazione, questa opera se il trasferimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Nel caso di specie, l’istante dichiara di voler cedere all’estero entro il 2017 il carrello elevatore acquisito nel 2014, insieme ad apposita attrezzatura magnetica. In virtù di quanto sopra evidenziato, tenuto conto che la cessione all’estero avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato,

Per quanto riguarda la quota di credito relativo all’attrezzatura magnetica che verrà “montata su un altro carrello già in uso all’azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia”, si evidenzia che la stessa non dovrà essere restituita, a condizione che l’attrezzatura magnetica, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso infatti, la predetta attrezzatura magnetica va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo rispetto al carrello elevatore medesimo.

Potrebbe interessarti il nostro tool "Calcolo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi" un foglio di calcolo che determina il credito di imposta spettante.

Ti segnaliamo anche l'e-book La nuova Sabatini 2017 che illustra con schemi e tabelle semplici le fasi e la documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento e dell’agevolazione

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 29 del 10 marzo 2017

TAG: Agevolazioni Covid-19 Redditi Società di Capitali 2024 Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze