News Pubblicata il 21/12/2016

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Precompilata 2017: spese universitarie e ristrutturazioni comunicate entro 28.02

Entro il 28 febbraio 2017 le università e gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie e delle ristrutturazioni edilizie



Per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio e le università devono inviare i dati entro il 28 febbraio 2017.
Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del Mef e pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n.296 di ieri. Le nuove comunicazioni  riguardano le detrazioni Irpef per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, cioè oneri piuttosto diffusi. L’obbligo di invio delle nuove informazioni utili alla precompilata riguarderà già i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Spese universitarie 

Come indicato all'articolo 1 del Decreto MEF del 01.12.2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al 2016, i soggetti che erogano rimborsi  relativi  alle  spese  universitarie entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a  ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati  dei  rimborsi  erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e'  stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere indicati nella comunicazione di cui  sopra:

    a)  i  rimborsi  contenuti  nella  certificazione  dei  sostituti d'imposta  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
    b) i rimborsi trasmessi dalle universita' ai  sensi  del  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016. 

Ristrutturazioni edilizie

Il secondo articolo del decreto MEF riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. In particolare viene previsto che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via  telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Per approfondimenti potrebbe interessarti: oneri deducibili e detraibili

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Fonte: Fisco e Tasse



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