News Pubblicata il 18/11/2016

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Credito d’imposta compatibile con la tonnage tax per i marittimi

Non sussiste incompatibilità del regime di tonnage tax con il credito di imposta sulle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato sulle navi



L’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito, c.d. tonnage tax (articoli da 155 a 161 del TUIR), non esclude l'attribuzione del credito d’imposta a favore del sostituto, in relazione alla ritenuta operata sui redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.
Con risoluzione del 17 novembre 2016 n. 104/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla compatibilità del regime forfetario opzionabile dalle società navali con le agevolazioni per la salvaguardia delle attività e dell’occupazione della gente di mare, contenute nell’articolo 4 del Dl 457/1997.

Breve quadro delle due discipline
Con riguardo al regime di tonnage tax, è noto che le società di armamento che esercitano determinate attività con l’utilizzo di navi che soddisfano le condizioni richieste possono optare per il regime di tassazione suddetto. Si tratta di un regime fiscale di determinazione forfetaria del reddito, parametrato al tonnellaggio e all’anzianità delle navi e alternativo al regime fiscale ordinario, che ha lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee.
Il regime di tonnage tax non è compatibile, per espressa previsione normativa, con il regime opzionale del consolidato nazionale o mondiale, in quanto entrambi attengono alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES.

Con riguardo invece all’articolo 4 del citato D.L. n. 457/1997, si osserva che lo stesso, al comma 1, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore del sostituto, in relazione alla ritenuta operata sui redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.

In sostanza, in relazione al rapporto tra i due regimi, né le disposizioni contenute all’interno del Tuir nè quelle contenute all’interno del Decreto Ministeriale del 23.06.2005 prevedono l’esclusione dalla fruizione del credito di imposta disciplinato dall’articolo 4 del D.L n. 457/1997 per le società aderenti al regime forfetario (tonnage tax).
 

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Fonte: Fisco Oggi


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17.11.2016 n. 104/E

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